CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22494 – In applicazione del nuovo codice di procedura penale, il rapporto tra processo civile e processo penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall’art. 75 co. 3 cpp, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale, sicché non si è tenuti a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale