CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22495
Rapporto di lavoro – Contratti a progetto – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Prova
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Roma, A.D.G. conveniva in giudizio la (…) s.r.l. (d’ora in avanti MIS) per chiedere che fosse accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 05.11.01 all’8.11.06 con orario di lavoro dalle 9 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, con diritto all’inquadramento nel 3° livello del c.c.n.I. di settore e che fosse pronunziata condanna della società convenuta al pagamento delle somme di danaro specificate in un prospetto contabile allegato al ricorso (differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e festivo, mensilità supplementari, ferie non godute, permessi, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r.), pari ad €. 29.062,70 oltre accessori.
Si costituiva la società negando la natura subordinata del rapporto, essendo stati stipulati tra le parti vari contratti per prestazioni occasionali ed a progetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la natura subordinata della prestazione lavorativa de qua, condannando la società al pagamento della complessiva somma di €.22.262,10, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, 13° e 14° mensilità e t.f.r. Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva la D.G.
Con sentenza depositata il 1.4.14, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, condannando la società al pagamento delle spese, avendo accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2001, sicché risultava irrilevante la verifica dell’eventuale legittimità dei contratti a progetto stipulati dal 2004.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la MIS s.r.l., affidato a tre motivi, cui resiste la D.G. con controricorso.
Considerato che
1. – Con i primi due motivi la società ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte di merito pose a fondamento della decisione e valutò le prove raccolte senza un ‘prudente apprezzamento’, riportando allo scopo taluni brani delle deposizioni testimoniali raccolte.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi, sono inammissibili. Ed invero essi mirano palesemente ad un nuovo esame del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, in contrasto col novellato n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.
2. – Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto non contestati i conteggi prodotti dalla D.G., senza considerare che la società aveva ad essi opposto una serie di eccezioni e rilievi.
II motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha rilevato che i conteggi non risultavano specificamente contestati e tale circostanza non viene in effetti censurata dalla società che, anche nella riproduzione in nota al ricorso della doglianza in tesi proposta nel giudizio di merito, si limita a contestare il livello di inquadramento contrattuale collettivo; la non rispondenza dei calcoli alle tabelle salariali collettive; l’indicazione del percepito in misura inferiore alla realtà et similia.
Trattasi evidentemente di contestazioni generiche, che non contrappongono cioè ai calcoli e numeri esposti nel conteggio altri dati di calcolo e cifre, senza inoltre considerare che l’inquadramento è stato accertato dal giudice di merito, che questi ha detratto quanto richiesto per straordinario e che la produzione del c.c.n.l. e delle relative tabelle salariali nella fase di merito, evidenziata dalla controricorrente con precisa indicazione dell’ubicazione dei relativi documenti, non risulta contestata dalla società.
3. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della D.G., dichiaratosi anticipante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. F.A.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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