CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2020, n. 18675
Tributi – Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Delega di firma – Validità – Assenza del nominativo del delegato e della durata di validità della delega – Irrilevanza
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, n. 8588/32/2016 dep. 4 ottobre 2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef Iva, Irap anno 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto nulla la sottoscrizione dell’accertamento “rinvenendosi in atti un mero richiamo ad una asserita delega n. 30 del 2013 non prodotta in giudizio a seguito della contestazione del contribuente”.
Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2019, n. 27570 del 2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per verificare le doglianze della ricorrente.
Considerato che
Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., rappresentato dall’esistenza in atti, fin dal primo grado di giudizio, di copia del provvedimento di delega di firma n. 30/2013 e di provvedimento n. 17/2012.
Col secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto non contenesse l’indicazione nominativa del delegato e la durata di validità della delega, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, riservate al delegante.
I motivi, che per la loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.
Questa Corte (Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n. 18383/2019) ha affermato che «La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto».
La sentenza impugnata, negando validità alla delega priva del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme alla menzionata pronuncia di questa Corte. Ed infatti, dall’esame del fascicolo di merito è emerso che in esso è versata la delega n. 30 del 2013 – “proroga delle deleghe di firma” – che conferma le deleghe precedentemente conferite con la disposizione di servizio n. 17 del 2012, dal direttore provinciale M.B., al funzionario R.M.P., firmataria dell’avviso di accertamento de qua.
In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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