CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2020, n. 18691
Diritto all’inquadramento superiore – Differenze retributive – Somministrazione irregolare di manodopera – Identificazione delle qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive – Accertamento mansioni di fatto esercitate – Confronto – Rispetto del c.d. criterio “trifasico”, anche in assenza della rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate
Rilevato che
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto da S. P. nei confronti di T. I. s.p.a. e di G.G. s.p.a. ed aveva accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nel quinto livello del c.c.n.l. delle Telecomunicazioni a decorrere dal 26 settembre 2007, a percepire le differenze retributive maturate in ragione delle mansioni di fatto espletate con decorrenza dal 26 giugno 2007 (data di inizio del rapporto). Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del P., ha condannato la T. s.p.a. al pagamento dell’indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 20 novembre 2010, in relazione all’accertata somministrazione irregolare di manodopera, liquidata in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e ragguagliata al superiore inquadramento riconosciuto, oltre accessori ex art. 429 cod. proc. civ. a decorrere dal 25.12.2008 al saldo effettivo.
2. Il giudice di secondo grado, per quanto interessa, ha rigettato l’appello principale di T. s.p.a. osservando che le prove svolte avevano confermato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni proprie della qualifica rivendicata ed in particolare la gestione di rapporti con clienti di maggior rilievo della società, che si rivolgevano direttamente a lui tramite un “pin code”, ai quali proponeva specifiche offerte di servizi, collaborando con i diretti superiori in operazioni più complesse, rispondendo a reclami e richieste di chiarimenti e curando la formazione dei nuovi assunti. Ha quindi verificato che le mansioni svolte non erano riconducibili al terzo livello del contratto collettivo, nel quale è inquadrato l’addetto al cali center, ma piuttosto al superiore quinto livello quale operatore specialista di customer care.
3. T. I. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza che ha affidato ad un unico motivo al quale resiste, con controricorso, S. P. che ha depositato anche memoria illustrativa. La società G.G.s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
4. Con un unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del c.c.n.l. Telecomunicazioni e dell’art. 2103 cod. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..
4.1. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le mansioni svolte dal P. rientrassero tra quelle previste per il quinto livello del contratto di categoria ed avrebbe falsamente applicato la disposizione collettiva.
4.2. Sottolinea la società che la differenza tra il terzo, il quarto ed il quinto livello di inquadramento – con riguardo all’addetto al cali center all’operatore di cali center/customer care ed all’operatore specialista di customer care – va ravvisata nell’autonomia e nel potere decisionale con il quale l’attività viene svolta e ritiene che la qualità del cliente (top client) non vale di per sé a connotare la natura dell’attività. In particolare, ciò che contraddistingue il quinto livello riconosciuto dalla sentenza è lo svolgimento di un’attività non standardizzata con significativa autonomia esecutiva e rilevante capacità di relazione interpersonale.
4.3. Evidenzia allora la ricorrente che la Corte di merito non aveva accertato che il lavoratore, oltre ad essere referente per alcuni top clients, fosse anche incaricato della soluzione dei problemi che gli venivano prospettati ed anzi ciò che era emerso era che questi pur dando risposte in prima battuta godeva tuttavia di un’autonomia minima e per soluzioni definitive doveva fare riferimento ai suoi superiori.
5. Il ricorso non può essere accolto.
5.1. Rileva il Collegio che il procedimento logico seguito dalla Corte di appello per la determinazione dell’inquadramento spettante alla lavoratore risulta conforme agli insegnamenti di questa Corte che, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che il giudice del merito, a questi fini, deve in primo luogo identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod.civ.; poi deve accertare le mansioni di fatto esercitate, ed, infine, deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr tra le tante Cass. . n. 22/11/2019 n. 30580, 28/04/2015 n. 8589, 27/09/2010 n. 20272 ed anche, su un caso analogo al presente, Cass. 17/05/2018 n. 23777). Il rispetto del c.d. criterio «trifasico» nel giudizio relativo all’attribuzione di un inquadramento superiore rispetto a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito debba attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni ( Cass. 27/09/2016 n. 18943).
5.2. Nel caso in esame, così come già in un caso a questo sovrapponibile già deciso da questa Corte (cfr. Cass. n. 23777 del 2018 cit.), la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che le sono state mosse.
5.3. La Corte distrettuale ha valutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concreto assegnate al dipendente ed ha colto, nelle stesse, i tratti qualificanti il livello rivendicato, vale a dire quello dei lavoratori che «[…] svolgono funzioni per l’espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure […] esercitate attraverso [….] ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità»).
In particolare il giudice di appello ha evidenziato, quanto all’autonomia e decisionalità, la capacità del lavoratore di utilizzare «procedure non standardizzate bensì personalizzate rispetto al singolo cliente» e, quanto alla elevata tecnicalità, l’utilizzo di «sistemi complessi».
5.4. In definitiva la Corte territoriale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, si è attenuta alle tre fasi di indagine (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffronto tra i risultati di tali due indagini) affrontando nel ragionamento decisorio ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione, sicché non è configurabile il vizio di errata applicazione dell’art. 2103 cod.civ. denunciato.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.250,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
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