Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. (…), depositata il (…), con la quale, accolto l’appello principale di F.C., e rigettato l’altro incidentale della medesima, contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione del contribuente, inerente all’avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per l’esercizio 2004, veniva ritenuta in parte fondata. Si trattava di maggiore reddito d’impresa per la produzione di confetti, rilevato attraverso il metodo analitico-induttivo, giusta la verifica svolta dagli ispettori erariali. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la metodologia seguita era regolare, e ciò in base anche ai dati contabili non del tutto attendibili, mentre la compensazione delle perdite pregresse con il maggior reddito accertato andava riconosciuta a prescindere dalla omessa indicazione del medesimo, che comunque era esatto nella determinazione stabilita in sede di contraddittorio tra le parti, ancorché il concordato non fosse andato a buon fine. C. resiste con controricorso, svolgendo a sua volta quello incidentale condizionato con un unico motivo, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso incidentale.
2. Innanzitutto va esaminato il motivo addotto a sostegno di esso, avente carattere preliminare, e col quale il ricorrente per incidente deduce violazione di norma di legge, in quanto l’Agenzia non poteva valersi del metodo analitico-induttivo a fronte di una contabilità non riscontrata irregolare.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. D), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. Pertanto è consentito all’ufficio, in tali casi, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, e desumere maggiori ricavi o minori costi sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – come nella specie. Ad esempio può persino determinare il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del medesimo (Cfr. anche Cass. sentenze n. 7871 del 18/05/2012, n. 6852 del 2009).
Ricorso principale
3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la Ctr non considerava che la compensazione non poteva essere riconosciuta, attesto che il contribuente non aveva indicato tutti i ricavi ed il reddito maggiore conseguiti, e ciò giusta anche la circolare ministeriale n. 188 del 16.7.1998 e la risoluzione del Ministero Fin. n. 1429 del novembre 1976.
La censura va condivisa in virtù del principio secondo il quale, in tema di Irpeg, Iva ed affini, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute, come pure le agevolazioni o compensazioni non vanno riconosciute, a prescindere dalla circostanza che l’imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure, come nella specie, debba essere compensata con crediti rivenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori, sempre che però non vi sia stata una dichiarazione infedele, come nella specie. Infatti, com’è noto, le citate disposizioni, in quanto volte a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli, riconnettono le sanzioni e il diniego dei benefici al dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, mentre la invocata compensazione non spiega alcun riflesso sulla fattispecie della descritta violazione, poiché è la dichiarazione infedele a legittimare l’accertamento, che a sua volta determina l’irrogazione della sanzione, mentre la fase della riscossione ne è necessariamente successiva (V. pure Cass. ordinanza n. 16333 del 2012, sentenza n. 13014 del 2011). Né poteva essere invocato l’errore, e quindi l’emendabilità della dichiarazione, posto che lo stesso, riferito ad una manifestazione di volontà negoziale, inerente all’esercizio della facoltà di opzione da esercitare separatamente in relazione alle perdite di ciascuno dei cinque anni precedenti, deve essere sempre munito del necessario requisito della obiettiva riconoscibilità, che nella specie non sussisteva (Cfr. anche Cass. sentenza n. 7294 del 11/05/2012, Sezioni Unite: n. 17394 del 2002).
4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione, giacché il giudice di appello non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva corretta la determinazione del reddito secondo quanto previsto nel concordato, giusta la valutazione del giudice di prime cure, nonostante che tale tentativo non si fosse perfezionato, e quindi l’accertamento fosse invece regolare.
La doglianza è fondata, dal momento che il giudice del secondo grado non enunciava le ragioni per le quali riteneva di condividere l’entità del reddito prospettato in sede di trattative precontenziose con l’amministrazione, nonostante il relativo concordato non si fosse perfezionato, col limitarsi semplicemente a condividere la decisione di primo grado, cadendo in tal modo nel vizio di motivazione apparente o quanto meno insufficiente. Invero il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, come nella specie (V. pure Cass. sentenze n. 6288 del 18/03/2011, n. 1756 del 27/01/2006).
5. Ne deriva che il ricorso principale dell’Agenzia va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, con rinvio al giudice a quo, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerò al suindicato principio di diritto, mentre quello incidentale del contribuente va rigettato.
6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, altra sezione, per nuovo esame.
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