CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8774
Cartella di pagamento – Indebita fruizione di sgravi contributivi ex L. n. 448/1998 – Contratto di affitto d’azienda – Assorbimento di tutte le maestranze in organico – Mero passaggio di lavoratori da una società all’altra, senza soluzione di continuità – Incremento occupazionale non sussistente
Rilevato
che con sentenza n. 394 pubblicata il 3.8.2012, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto l’appello proposto dalla P. srl avverso la sentenza del tribunale di Chieti, di rigetto dell’opposizione all’iscrizione al ruolo e alla cartella di pagamento relativi a crediti azionati dall’Inps per indebita fruizione di sgravi contributivi previsti dalla L. n. 448 del 1998, per l’assunzione di nuovi dipendenti negli anni dal 1999 al 2001;
2. che la Corte d’appello, per quanto ancora rileva in questa sede, in base alla documentazione in atti, riportata nella consulenza contabile svolta in primo grado, ha ricostruito come la P. srl: fosse stata costituita il 26.10.96 ma fosse rimasta inattiva fino al gennaio 1999; avesse stipulato il 28.5.1999 un contratto di affitto d’azienda con la I. srl, impegnandosi ad assorbire tutte le maestranze in organico; avesse assunto in data 1.6.1999, attingendo dalle liste di disoccupazione, i suoi primi 19 dipendenti (tutti dipendenti I. fino al 28.5.1999) per i quali ha fruito degli sgravi contributivi; che le due società hanno il medesimo oggetto sociale e la P. srl ha continuato a svolgere l’attività della I. srl nello stesso complesso industriale, con le stesse attrezzature e maestranze; che di fatto si è realizzato un mero passaggio di lavoratori da una società all’altra, senza soluzione di continuità, in forza dell’obbligo assunto dalla P. srl con la stipula del contratto di affitto d’azienda; che il transito dei 19 lavoratori dall’una all’altra società non ha determinato alcun incremento occupazionale legittimante l’accesso al beneficio delle agevolazioni contributive;
3. che avverso tale sentenza la P. srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps;
Considerato
4. che col primo motivo di ricorso, la P. srl ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle disposizioni della L. n. 448 del 1998 nonché violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia, posto che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto di causa la previsione di cui all’art. 3, comma 6, lett. b) della L. n. 448 del 1998 e, data la mancanza dei requisiti ivi prescritti, ha escluso che la società potesse legittimamente fruire delle agevolazioni contributive, senza considerare che il comma 6, lett. b), citato fosse dettato unicamente per le “imprese di nuova costituzione”, categoria in cui non rientrava la P. srl in quanto costituita prima del 31.12.1998, discrimine temporale individuato dalla stessa legge;
5. che con il secondo motivo è stata dedotta omessa, insufficiente ed illogica motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, L. 448 del 1998 sulla base di argomenti apparenti ed incongrui, senza riferimenti alla documentazione prodotta dalla società, atta a dimostrare come la stessa fosse stata costituita e fosse attiva in epoca anteriore al 31.12.1998;
6. che l’art. 3, comma 5, L. 488 del 1998 prevede: “Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni… Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999…”;
7. che, in base al comma 6 dell’art. 3 citato, “Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l’impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l’incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie”;
8. che il primo motivo di appello si incentra esclusivamente sull’erronea applicazione dell’art. 3, comma 6, L. 448 del 1998 per avere la Corte territoriale addebitato alla società appellante la mancanza del requisito di cui alla lett. b) sopra riportata, in realtà previsto solo per le imprese di nuova costituzione e quindi non riferibile alla P. srl, costituita fin dal 1996;
9. che tale motivo di censura non investe la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale in quanto, se è vero che quest’ultima ha considerato la società appellante come azienda di nuova costituzione per essere rimasta inattiva fino al gennaio 1999, ha tuttavia motivato l’esclusione del diritto agli sgravi contributivi col difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 6, lett. a), L. 448 del 1998, cioè l’incremento occupazionale, previsto per le imprese “anche di nuova costituzione”, quindi riferibile pure alle imprese già costituite alla data del 31.12.1998;
10. che, in particolare, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, l’assunzione da parte della P. srl dei diciannove lavoratori, già dipendenti della I. srl, senza soluzione di continuità e in adempimento di un preciso obbligo assunto col contratto di affitto di azienda, realizza un “mero passaggio di lavoratori da una società all’altra”, dovendosi escludere che tale “transito … possa aver determinato un incremento occupazionale legittimante l’accesso al beneficio delle agevolazioni contributive”;
11. che non può revocarsi in dubbio che i requisiti di cui alle lettere a) e b), dell’art. 3, comma 6, L. 448 del 1998 siano autonomi ed indipendenti, come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, sicché anche le imprese non di nuova costituzione, che abbiano eventualmente assorbito attività di imprese giuridicamente preesistenti, debbono realizzare, al fine del riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi, l’incremento occupazionale di cui alla lett. a);
12. che, nel caso di specie, la mancanza del requisito di incremento occupazionale è stata argomentata dalla Corte territoriale sul rilievo che l’assunzione dei diciannove lavoratori fosse avvenuta in adempimento di un obbligo che, come si legge nella motivazione della sentenza, aveva “comportato per detti lavoratori la perfetta continuazione dell’attività lavorativa già espletata alle dipendenze della I. srl in assenza di modificazioni rispetto alla situazione precedente (si è trattato della ripresa della stessa attività, con oggetto identico, nella stessa azienda e nella medesima sede)”;
13. che la Corte territoriale ha in sostanza escluso che potesse ravvisarsi un incremento occupazionale in presenza di un obbligo di assunzione derivante da un negozio che, qualificato dalle parti come affitto di azienda, ha determinato il “mero rientro della forza lavoro nell’ambito del medesimo contesto produttivo”, integrando “gli estremi di una condotta elusiva posta in essere al solo fine di beneficiare delle agevolazioni contributive”;
14. che rispetto a tale ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato la ricorrenza del requisito di cui alla lett. a), del comma 6, art. 3, L. 488 del 1998, il primo motivo di ricorso per cassazione, volto a censurare l’erronea riferibilità alla società ricorrente del requisito di cui alla lett. b) dell’art. 3, comma 6, citato, risulta inconferente;
15. che non può considerarsi sufficiente ad integrare uno specifico motivo di ricorso quanto contenuto a pag. 18, lett. c), laddove si esclude che il mancato riconoscimento del beneficio contributivo possa trovare ragione nel difetto dell’incremento occupazionale, rinviandosi agli argomenti espressi nei pregressi atti e gradi di giudizio senza riprodurre gli stessi né indicarne la collocazione negli atti processuali;
16. che anche il secondo motivo di ricorso, in quanto denuncia un vizio di motivazione comunque relativo alla erronea qualificazione come nuova dell’impresa facente capo alla P. srl, risulta non pertinente rispetto alla ratio decidendi come sopra ricostruita;
17. che sulla ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello non risultano mosse specifiche censure sicché il ricorso deve essere respinto, (cfr. Cass., n. 19989 del 2017), con condanna di parte ricorrente, in base al criterio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
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