CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10042

Cartelle esattoriali – Pagamento di contributi previdenziali – Intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale – Irrinunciabilità – Non sussiste

Rilevato che

la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, annullava le intimazioni di pagamento notificate a F.P. dalla concessionaria della riscossione per il pagamento di contributi previdenziali già richiesti con cartelle esattoriali non opposte, per intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali;

Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia E.T.R. s.p.a.) ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso F.P., mentre l’Inps ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

Considerato che

a fondamento del gravame Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 2953 c.c. e sostiene che la sentenza impugnata, nel valutare l’eccezione di prescrizione, aveva calcolato correttamente il relativo decorso a far data dalla notifica delle cartelle di pagamento non opposte ma aveva errato nel ritenere quinquennale il detto termine, dovendo trovare applicazione l’art. 2953 cod. civ. e non l’art. 3 l. n. 335 del 1995; il motivo è infondato;

il credito previdenziale è assoggettato per legge ad una disciplina specifica, improntata al principio di “ordine pubblico” della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131);

stante il disposto dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, la prescrizione ha nel caso un’efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi;

in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale di cui all’art. 2953 c.c. né giova alla tesi della ricorrente il richiamo agli artt. 324 cod.proc. civ. e 2909 cod.civ., da accostarsi agli effetti derivanti dalla mancata opposizione alle cartelle di pagamento, giacché tali argomenti sono del tutto incompatibili con la ricostruzione sistematica fatta propria dalla citata sentenza SS.UU. n. 23397 del 2016, che afferma il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.; il termine breve si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista appunto una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

il ricorso va, quindi, rigettato e la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza nei riguardi del contro ricorrente;

nulla deve disporsi nei riguardi dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di F.P., che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.