CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10052
Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto – Pensionamento anticipato – Determinazione della misura – Maggiorazione contributiva figurativa
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da G.G., ritenendo che la maggiorazione contributiva figurativa riconosciuta dall’art. 4 d.l. 501/1995 (reiterativo di quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 205/1995) non avesse effetto solo per l’accesso a pensione, ma anche per la determinazione della misura di essa. La Corte aggiungendo poi che, rispetto al computo della prestazione, il calcolo della maggiorazione dovesse essere effettuato sulla quota A (anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1994) munita di un maggiore coefficiente di rendimento.
2. L’Inps ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso G.G., che ha anche depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
3. con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 e dell’art. 4 del decreto legge 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
4. Il motivo è ammissibile, avendo ad oggetto l’interpretazione delle norma in tema di modalità di calcolo della maggiorazione contributiva figurativa, ed è fondato.
5. Questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione di causa, affermando (Cass. n. 10946 del 26.5.2016; in senso conforme Cass. n. 20496 del 29.8.2017 e, da ultimo, Cass. n. 12328 del 18/5/2018) che «in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dall’art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla I. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento».
6. L’art. 4 del d.l. n. 501 del 25.11.1995, infatti, fissa al 31/12/1994 l’anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresì (comma 1, ultima parte) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda.
7. Oltretutto, lo stesso primo comma del citato art. 4 rende evidente che il suo scopo è stato quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass. 10 gennaio 2007, n. 252; Cass. 8 maggio 2004, n. 8787; Cass. 24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822).
8. In altri termini, i contributi sono figurativi perché coprono un periodo di lavoro “fittizio” che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore.
9. La natura figurativa di tale contribuzione è stata del resto ribadita da numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, dell’ anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “giacché nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa” (in questi termini, Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; e tra le altre, Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18151; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 8 maggio 2004 n. 8787).
10. Quindi, tenuto conto della finalità e della struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa, essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva. Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
11. Il ricorso deve quindi essere accolto, l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rivalutare la fattispecie attenendosi al suddetto principio di diritto.
12. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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