CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10072 – I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile