CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31876
Professionisti – Ragionieri e Periti Commerciali – Rideterminazione della pensione di vecchiaia – Principio del prò rata di cui all’art. 3, co. 12, L. 335/1995
Rilevato che
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 189/2016, ha respinto l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo per euro 186.978,65 oltre accessori, ottenuto nei suoi confronti dal rag. S.Q. a titolo di rideterminazione della misura pensione di vecchiaia in godimento dal 1.1.2005 ed in ragione della disapplicazione, per violazione del principio del prò rata di cui all’art. 3, co. 12, L. 335/1995, del Regolamento della Cassa quale modificato al proprio art. 49 dalla Delibera 22.6.2002;
la Corte d’Appello riteneva che la pretesa del Q., anche in relazione a quanto stabilito da Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, fosse fondata ed espressamente affermava l’estraneità al «devolutum» della questione sul massimale pensionistico;
la sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Cassa in forza di un motivo, resistito dal Q. ed entrambe le parti hanno poi depositato memorie illustrative;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso adduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 12, L. 335/1995, per non essersi ritenuta l’operatività del massimale pensionistico di cui alla delibera della Cassa del 28 giugno 1997, questione che era stata – afferma la ricorrente – «allegata dalla Cassa sin dal primo grado di giudizio (…) e da ultimo al par. n. 47 del ricorso in appello»;
il ricorso non è ammissibile;
premesso infatti che già la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, fece propria la quantificazione addotta dal rag. Q., era onere della Cassa dimostrare con il ricorso in cassazione che, nell’appellare, e non solo all’udienza di discussione di appello, fosse stato esplicitamente rilevato l’ipotetico errore consistente nella mancata considerazione del massimale pensionistico (v. mutatis mutandis, Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
la Cassa richiama in proposito il paragrafo 47 del ricorso in appello, che puntualmente trascrive, il quale però è privo di riferimento alla questione sul massimale, di certo non potendosi ritenere che a devolvere la stessa al giudice del gravame, stanti anche i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 e 434 c.p.c., bastasse il rilievo che prima della delibera del 2002 vi fossero state altre modifiche dei criteri di calcolo della pensione, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto;
si tratta infatti di affermazione del tutto generica, oltre che relativa a «criteri di calcolo», quale in senso stretto non è il massimale pensionistico; anche nei restanti stralci dell’atto di appello trascritti le questioni specificamente affrontate sono altre e non vi è menzione del tema del massimale pensionistico; è poi evidente che il richiamo al tema del massimale all’udienza di discussione in appello, cui è evidentemente da riferire l’affermazione della Corte territoriale in ordine all’estraneità della questione al devolutum, è tardivo e non vale a rendere la stessa oggetto del thema decidendum in sede di gravame; la mancanza di tempestiva proposizione della questione al giudice di appello, al fine di ottenere il riesame della decisione di primo grado, in quanto resa in asserito contrasto con tale previsione sul massimale, preclude quindi l’introduzione del tema in sede di legittimità e rende inammissibile il ricorso che, su tale unico motivo, si fonda;
all’inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.