CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28125 – L’iscrizione al fondo di previdenza complementare che trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed è, quindi, facoltativa, la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall’intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore