CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28169
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione apparente – Nullità della sentenza
Rilevato che
1. C. Spa propose tre distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento IRES, IRAP, IVA, IRPEF (per le omesse ritenute d’acconto sui compensi ai lavoratori dipendenti), per gli anni d’imposta 2006, 2007, cioè, in dettaglio: (i) avviso n. T9503C100227, recante i seguenti rilievi: costi non di competenza (art. 109, t.u.i.r.), costi non inerenti (art. 109, t.u.i.r.), spese di rappresentanza non deducibili (art. 108, t.u.i.r.), ricavi non dichiarati e non contabilizzati (art. 109, t.u.i.r.), omessa fatturazione di prestazioni di servizio alla partecipata (art. 109, t.u.i.r.), in punto di IVA: indebita detrazione IVA, illegittima applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972; (ii) avviso n. T9507C100245, recante il seguente rilievo: compensi erogati assimilati a reddito di lavoro dipendente, non assoggettati a ritenuta d’acconto ai fini IRPEF; (iii) avviso n. T9503C100243, recante il seguente rilievo: costi non di competenza per ammortamenti di costi pluriennali (art. 109, t.u.i.r.);
2. la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 99/01/2012, in parziale accoglimento dei ricorsi (riuniti), annullò in parte il primo avviso (n. T9503C100227) confermando unicamente la ripresa a tassazione delle indebite detrazioni IVA per euro 648,44 e per euro 694,00, ed annullò interamente gli altri due avvisi;
3. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, sull’appello dell’Agenzia, nel contraddittorio della società, ha così statuito: «in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio conferma le riprese a tassazione indicate con i numeri 3, 4.1 e 5 dell’avviso di accertamento n. – 227. Nel resto conferma la sentenza di primo grado […]»;
4. in particolare, la CTR ha ritenuto che: «Dall’analisi del ricorso in primo grado si evidenzia che il contribuente pur confutando soltanto alcuni elementi di reddito ripresi a tassazione dell’Ufficio, chiede l’annullamento dell’intero avviso di accertamento riportante il numero con le ultime cifre – 227, senza contestare, né citare le riprese indicate nel suddetto avviso con i numeri 3, 4.1, 5. Ne è conseguito che i primi giudici hanno analizzato le riprese contestate ed hanno omesso di analizzare le riprese non contestate pur annullando l’intero avviso di accertamento, eccetto, come già espresso, la parte riguardante gli addebiti IVA. Le riprese contestate dal contribuente sono sufficientemente analizzate dai primi giudici e da essi annullate. L’analisi da essi effettuata è ritenuta corretta e corretta appare la conclusione da essi pervenuta per ciascuna voce. Consegue la non annullabilità della sentenza relativa a questa parte di essa. Corretta appare la conferma da essi effettuata relativamente agli addebiti IVA. Per gli altri due avvisi di accertamento annullati dai primi giudici, con condivisibile motivazione, l’appello dell’Ufficio è da rigettare»;
5. l’Agenzia ricorre per la cassazione, con cinque motivi; la società resiste con controricorso;
Considerato che
a. preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione della contribuente d’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, per violazione del principio d’intangibilità del giudicato interno, in quanto dal contenuto della sentenza della CTR si evince, con chiarezza, che l’Ufficio aveva interposto appello avverso i capi a sé sfavorevoli della sentenza di primo grado, con ciò impedendo in parte qua la formazione del giudicato;
1. con il primo motivo del ricorso [«1) Nullità della sentenza: violazione dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»], si censura la nullità della sentenza impugnata a causa della sua motivazione apparente, avendo la CTR omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento ed i motivi per i quali ha condiviso la decisione del primo giudice;
1.1. il motivo è fondato;
per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. un. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un. 18/04/2018, n. 9558; Sez. un. 31/12/2018, n. 33679): «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;
nella fattispecie, la CTR si è limitata ad aderire alla sentenza di primo grado e, quindi, ha adottato una motivazione del tutto incongrua rispetto alle questioni prospettate, utilizzabile, al più, come semplice premessa concettuale per successive argomentazioni (delle quali invece la sentenza è carente) che fossero idonee a sorreggere la decisione; si riscontra, dunque, una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza (Cass. sez. un. 3/11/2016, n. 22232);
2. con il secondo motivo [«Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc»], in punto d’annullamento del rilievo riguardante i costi non di competenza (per euro 7.876,21), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per la mancanza anche di un «minimo argomentativo» e per non avere nemmeno fatto riferimento alla data in cui le prestazioni sarebbero state eseguite, posto che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni, dalle quali derivano i servizi, sono state ultimate;
3. con il terzo motivo [«Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc»], in punto d’annullamento del rilievo riguardante l’ammortamento di costi pluriennali (per euro 22.426,53), l’Agenzia rileva che la società ha capitalizzato costi che, in realtà, avevano le caratteristiche proprie delle spese ordinarie di gestione; ancora, in punto di spese per i salari e per gli stipendi, l’Ufficio assume che controparte non ha fornito la prova che esse fossero correlate all’operazione straordinaria di fusione;
4. con il quarto motivo [«Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc»], in punto d’annullamento del rilievo riguardante in costi non inerenti (per euro 30.056,57), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere spiegato le ragioni del proprio convincimento, in assenza di un riferimento agli elementi comprovanti l’inerenza dei componenti negativi ripresi a tassazione;
5. con il quinto motivo [«Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc»], in punto d’annullamento del recupero di ricavi non dichiarati e non contabilizzati (per euro 11.000,00), l’Agenzia addebita alla CTR di essersi limitata a condividere, senza sottoporla al necessario vaglio critico, la statuizione del primo giudice, secondo cui la contribuente avrebbe dimostrato la corretta contabilizzazione della posta sulla base di un accordo commerciale che essa aveva concluso con B.S. Srl, del quale l’Ufficio, in appello, aveva contestato l’esistenza;
6. il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo;
7. in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso e assorbiti i rimanenti, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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