CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39412
Licenziamento disciplinare – Furto di materiale – Lesione del vincolo fiduciario – Disvalore ambientale della condotta del dipendente
Rilevato che
1. A.D.F. ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla G.S. s.p.a. perché irrituale e comunque privo di giusta causa, chiedendo al Tribunale di Velletri la dichiarazione di illegittimità dello stesso, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale di Velletri con sentenza del 27.5.2010 ha rigettato la domanda e la Corte di appello di Roma con sentenza del 23.2.2013 ha respinto l’appello del D.F.. La Corte territoriale ha giudicato il licenziamento non irrituale (come invece sostenuto dal ricorrente sul rilievo che fosse stato intimato dopo il termine di 10 giorni previsto dall’art. 84 del c.c.n.l. Commercio), ritenendo applicabile il c.c.n.l. Terziario, che prevedeva il termine di 15 giorni, in concreto rispettato. Nel merito, ha giudicato legittimo il recesso in base al rilievo che il D.F. era stato indicato dal D.V., autore di un furto di materiale sottratto alla G.S. s.p.a., come responsabile della ricettazione della merce trafugata; inoltre, durante una perquisizione in casa dell’appellante era stata rinvenuta parte della merce rubata, che alcuni responsabili dell’azienda avevano identificato, nonché interi imballaggi di prodotti, tutti con etichette e codici appartenenti alla società appellata; l’ingente quantitativo di merce eccedeva di certo le esigenze di una famiglia media. Il fatto era molto grave anche in relazione al disvalore ambientale della condotta del dipendente e tale da ledere il vincolo fiduciario tra le parti.
2. Con sentenza n. 18103 del 2016 la S.C., accogliendo il ricorso del D.F., ha cassato con rinvio la sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’applicabilità del c.c.n.l. Terziario non fosse idonea a soddisfare i requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ., anche in riferimento al cd. minimo costituzionale, “in quanto si compone di due parti, la prima (contiene, ndr.) un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado contrario ai principi espressi da questa Corte secondo cui il rinvio non può essere formulato in termini di mera adesione…La seconda parte consiste in un richiamo generico al contratto di assunzione che, invece, fa riferimento proprio al diverso contratto per le aziende commerciali”.
3. Con sentenza n. 545 del 2018, emessa a definizione del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma ha respinto tutte le domande proposte da A.D.F. col ricorso introduttivo di primo grado.
4. La Corte di rinvio ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi in base al comportamento tenuto dalle parti successivamente all’assunzione; ha dato atto che il contratto di assunzione del 26.4.1994 recava un espresso rinvio al “contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende commerciali”; che tuttavia nello stesso contratto di assunzione era richiamato, a proposito di trasferimento, “l’art. 83 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente…” e che il c.c.n.l. Terziario del 14.12.1990 all’art. 83 conteneva disposizioni sul trasferimento (non potendosi svolgere alcuna verifica sul c.c.n.l. Commercio all’epoca vigente perché non prodotto in causa); che nella lettera del 15.11.2000, con cui la G.S. s.p.a. aveva comunicato al dipendente il passaggio al terzo livello, si faceva riferimento “all’art. 89 del vigente CCNL” e l’art. 89 del c.c.n.l. Terziario del 3.11.1994 contemplava proprio disposizioni sui passaggi di livello; che la lettera di licenziamento del 19.11.2004 richiamava “l’art. 131 del vigente contratto collettivo di categoria” e l’art. 131 del c.c.n.l. Terziario del 3.11.1994 disciplinava le infrazioni che legittimano il licenziamento per giusta causa.
5. Per effetto dell’applicabilità del c.c.n.l. Terziario del 2.7.2004 (vigente all’epoca del licenziamento), il cui art. 219 prevedeva (conformemente all’art. 153 del contratto collettivo del 3.11.1994) che l’adozione del provvedimento disciplinare di licenziamento deve avvenire con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per rendere le giustificazioni, il licenziamento doveva considerarsi intimato tempestivamente.
6. Nel merito, la Corte di rinvio ha ritenuto integrata la giusta causa di recesso facendo proprie le motivazioni sul punto di cui alla sentenza di primo grado, confermata in appello.
7. Avverso tale sentenza A.D.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La società G.S. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Considerato che
8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 84 del c.c.n.l. Commercio del 6.2.2001 in relazione agli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ., per avere la Corte d’appello individuato il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in contrasto col dato letterale del contratto di assunzione, dando rilievo non alla comune volontà delle parti trasfusa nell’accordo contrattuale bensì alla volontà unilaterale della società datrice di lavoro manifestata attraverso il riferimento ad elementi non univocamente significativi, come gli articoli del contratto collettivo, ed anche contraddittori (atteso che l’art. 131 del c.c.n.l. Terziario vigente all’epoca del licenziamento disciplinava non il recesso per giusta causa bensì il lavoro straordinario).
9. Col secondo motivo è dedotta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per essere la motivazione retta da affermazioni inconciliabili che impediscono di comprendere le ragioni per cui i giudici abbiano escluso l’applicazione del c.c.n.l. Commercio, espressamente richiamato nella lettera di assunzione se pure senza indicazione specifica della denominazione e della data, e ritenuto applicabile il c.c.n.l. Terziario di cui manca qualsiasi riferimento nella lettera di assunzione.
10. Col terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di specifici motivi di gravame e di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti riguardo alla insussistenza della condotta addebitata al lavoratore. In particolare, si assume che non fossero stati esaminati una serie di fatti rilevanti, tra cui, ad esempio, la circostanza che il verbale di perquisizione redatto a carico del D.F. non riguardava beni ricompresi in colli o scatole confezionate con marchio G.S., ma prodotti sfusi e acquistati in quantitativi non significativi; che le modalità di identificazione della merce erano state contestate e che parimenti omesso era stato l’esame della circostanza secondo cui lo scatolone contenente boccette di colla, unico imballo sequestrato al D.F., era costituito da prodotti scartati dalla G.S..
11. Col quarto motivo è dedotta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., poiché la stessa, limitandosi ad un generico riferimento ai documenti prodotti e alle testimonianze rese, non dà realmente conto dei motivi di rigetto dell’impugnazione e non tiene in alcuna considerazione gli elementi probatori richiamati nel precedente motivo di ricorso e le deposizioni testimoniali assunte dal primo giudice, da cui emergeva l’estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
12. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per la mancata esplicitazione delle ragioni di infondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado nonostante la puntualità di queste ultime, il cui contenuto è trascritto nel ricorso per cassazione.
13. Con il sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in riferimento alla statuizione contenuta nella sentenza di rinvio secondo cui “deve perciò ritenersi che la contestazione della condotta tenuta dall’appellante in relazione alle circostanze contestate sia pienamente sufficiente a giustificare il recesso in quanto dimostra inequivocabilmente un atteggiamento quantomeno negligente nei confronti del datore di lavoro”, in quanto la pretesa violazione del dovere di diligenza è frutto di una arbitraria valutazione da parte dei giudici di merito circa una condotta mai contestata al lavoratore.
14. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto riguardano l’individuazione del contratto collettivo applicabile, non possono trovare accoglimento.
15. E’ indirizzo costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25270 del 2011; n. 15471 del 2017) che l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, ove quest’ultima non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico seguito per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui gli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici e dalla corretta applicazione dei medesimi e deve rappresentare elementi idonei a far risultare l’errore nell’attività ermeneutica del giudice di merito, cui l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).
16. Da tali premesse discende che le censure per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle interpretazioni logicamente plausibili (v. Cass. 28319 del 2017).
17. Questa Corte ha anche chiarito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione dei primi risulti, da sola, sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell’ambito, poi, dei canoni strettamente interpretativi, ha valore prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa, mentre, in caso contrario, il giudice può, in via sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri criteri al fine di identificare la comune intenzione delle parti contraenti (v. Cass. n. 25270 del 2011; n. 20660 del 2005; n. 7548/2003).
18. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi finora richiamati.
19. E’ vero che lettera di assunzione conteneva un espresso rinvio al “contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende commerciali”, ma tale rinvio è stato giudicato equivoco dalla Corte di merito e inidoneo a consentire l’individuazione del contratto (non depositato neanche nei giudizi di merito), mancando la completa denominazione dello stesso e la data di stipulazione del contratto vigente. In ragione della inidoneità del dato letterale, che costituisce criterio interpretativo prioritario, i giudici di rinvio, data la pacifica esistenza di un altro contratto collettivo astrattamente applicabile ai dipendenti di aziende operanti nel settore commerciale, hanno proceduto ad una lettura complessiva delle clausole ed hanno cercato di ricostruire la volontà delle parti anche alla luce della condotta dalle stesse tenuta nello svolgimento del rapporto di lavoro. In tale ottica, è stato valorizzato anzitutto il riferimento, nella lettera di assunzione, a proposito di trasferimento, all’art. 83 del contratto collettivo vigente, unitamente al fatto che l’art. 83 c.c.n.l. Terziario disciplinava proprio il trasferimento del lavoratore. Riscontri analoghi sono stati fatti per altre disposizioni del contratto collettivo applicato, invocate da parte datoriale nel corso del rapporto, e che trovano corrispondenza negli articoli del c.c.n.l. Terziario (a proposito del licenziamento, con riferimento al contratto vigente prima del recesso).
20. Il percorso interpretativo così delineato non risulta in contrasto con i canoni ermeneutici e giunge ad una soluzione logicamente plausibile, non l’unica possibile ma certamente una di quelle compatibili con i dati testuali e con il comportamento complessivo delle parti. Dal che consegue il rigetto delle censure esaminate, risultando tra l’altro la motivazione adottata ampiamente rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., come delineati dalle S.U. di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014).
21. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto censura, attraverso ampi richiami alle prove testimoniali e a documenti prodotti nonché attraverso la rievocazione dei fatti accaduti, la valutazione compiuta dai giudici di merito sul materiale probatorio, così collocandosi all’esterno del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che attiene all’omesso esame di un fatto storico decisivo, idoneo come tale a determinare un diverso esito della controversia, là dove la semplice pluralità di fatti e circostanze richiamate dà conto del carattere non decisivo di ciascuno di essi.
22. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso atteso che la sentenza impugnata soddisfa ampiamente il requisito del cd. minimo costituzionale della motivazione.
23. Neppure si configurano le violazioni di legge di cui al quinto motivo di ricorso, relative alle norme disciplinanti il regime probatorio, poiché non è in concreto dedotto un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova (art. 115 cod. proc. civ.) oppure l’apprezzamento delle prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), ma nella sostanza un errore nella valutazione probatoria e nell’accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità.
24. E’ infine infondato il sesto motivo di ricorso in quanto la complessiva motivazione della sentenza impugnata fonda la legittimità del recesso, quanto all’elemento soggettivo, sulla “sussistenza di uno stato volitivo della condotta” del lavoratore, integrante in senso lato violazione del dovere di diligenza.
25. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
26. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.
27. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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