CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4416
Tributi – Imposta di registro ed ipo-catastale – Acquisto di terreno agricolo – Esenzione ex art. 5-bis, co. 1, L. n. 97/1994 – Aziende agricole montane – Estensione minima del compendio unico – Formazione progressiva
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a F. L.S. in recupero dell’imposta proporzionale di registro ed ipo-catastale su atto notarile 24.9.07; atto con il quale il L.S. acquistava un terreno agricolo fruendo dell’esenzione da imposta ai sensi dell’art. 5 bis co. 1^ l. 97/1994, richiamato dall’art. 5 bis, co. 2^ d.lgs 228/01, come integrato dall’art. 7 co. 1^ d.lgs 99/2004 (costituzione di “compendio unico” di coltivazione e conduzione diretta almeno decennale).
La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui ancora di interesse, ha in particolare osservato che:
– quanto al requisito soggettivo dell’esenzione, il L.S. aveva provato di essere imprenditore agricolo professionale (IAP) già al momento dell’acquisto, così come risultava dalla certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale Agrario, dalle dichiarazioni dei redditi 2008/2012, dalla documentazione Inps in atti;
– quanto al requisito oggettivo, risultava che egli provvedesse alla coltivazione diretta del fondo acquistato assieme agli altri fondi rustici da lui posseduti (con reddito prevalente rinveniente dall’attività di agricoltore professionale), e che l’evoluzione normativa in materia di creazione del “compendio unico” idoneo al raggiungimento minimo di redditività (reddito aziendale superiore o pari almeno al 60% del reddito di riferimento normativamente stabilito) consentisse l’integrazione del compendio unico mediante acquisti progressivi di ulteriori terreni fino al raggiungimento del minimo livello reddituale; potendo esso venire “revocato prima del termine di 10 anni solo in mancanza di requisiti soggettivi, cioè in caso di mancata coltivazione ed in caso di frazionamento o rivendita”.
Resiste con controricorso e memoria il L.S.. Con ordinanza 17 novembre 2020 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio in grado di appello, così da poter verificare “se la questione del possesso della qualità di imprenditore agricolo professionale in capo al contribuente sia compresa nel devolutum al giudice di appello ovvero sia rimasta estranea all’oggetto del giudizio di secondo grado (in quanto documentalmente comprovata e pacifica tra le parti)”.
Espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente assegnato alla decisione che segue.
2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.7 segg. d.lgs 99/04, e 5 bis co. 1 e 2, l. 97/1994. Per avere la Commissione Tributaria Regionale riconosciuto l’esenzione nonostante che il L.S. si fosse soltanto limitato, in atto, ad “impegnarsi” alla costituzione del compendio unico (clausola 7), senza però fornire la prova né del possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP, né dell’idoneità del fondo acquistato a fungere da compendio unico (certificato Regione Puglia). Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non era sostenibile che il compendio unico potesse essere costituito “con atti progressivi” fino al raggiungimento del minimo reddituale, né che il contribuente potesse fruire dell’esenzione semplicemente “impegnandosi” alla costituzione del compendio unico a prescindere dal possesso attuale dell’estensione di terreno idonea al raggiungimento del minimo di redditività.
2.2 Il motivo è infondato.
Va premesso, quanto a requisito soggettivo di esenzione, costituito dalla qualità di coltivatore diretto o IAP, che la questione deve ritenersi ormai preclusa dal positivo e definitivo accertamento compiuto sul punto fin dal primo grado di giudizio. Dalla disamina del fascicolo d’ufficio del grado di appello risulta infatti che la stessa Amministrazione Finanziaria diede per pacifico il conseguimento di questo requisito.
Nell’atto di appello da essa proposto contro la sentenza di primo grado (CTP Foggia n. 285/13) si riconosce de plano che il contribuente avesse dimostrato (solo questo) il requisito indicato come sub lett.d), appunto rappresentato dalla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (v. atto di appello, pag.5).
La circostanza che l’agenzia delle entrate non avesse dunque più confutato in appello questo elemento costitutivo della fattispecie di esenzione, preclude oggi alla stessa di ritornare sulla questione (del resto di ordine prettamente fattuale e, come tale, riservata alla cognizione del giudice del merito) contestandone la mancata prova.
Quanto al requisito obiettivo del “compendio unico”, dispone l’art.7 co. 5 bis d.lgs 99/2004: “(Conservazione dell’integrità aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto”. (…) 4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. 5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola”.
In base ai co. 11 bis-11 quater: “La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione. 11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1. 11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico.(…)”.
Il richiamato art.5 bis l. 97/1994 dispone: “Disposizioni per favorire le aziende agricole montane. 1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”.
Si tratta di disposizioni che non escludono la possibilità di formazione progressiva della estensione agraria e reddituale suscettibile di integrare il requisito minimo del “compendio unico” e che, al contempo, subordinano il riconoscimento del regime fiscale di favore all’impegno in tal senso manifestato in atto dall’acquirente.
Questa Corte, in fattispecie sovrapponibile, ha già avuto modo di affermare che: “Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 5-bis della l. n. 97 del 1994 in favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la “ratio” ispiratrice della normativa, volta a favorire l’accorpamento fondiario” (Cass.n. 24342/19); si è inoltre affermato che: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto per gli acquirenti di terreni agricoli dall’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001, è condizionato, a pena di decadenza, non solo all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito, atteso che, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi “sine die” del termine per l’acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un’adeguata produttività, che costituisce “ratio” dell’agevolazione, la cui portata, considerata la natura della norma, è di stretta interpretazione” (Cass.n. 8618/18). Si tratta di statuizione, quest’ultima, che subordina l’esenzione al necessario concorso sia della qualifica soggettiva (qui, come detto, ormai definitivamente assodata) sia dell’impegno in atto (qui sussistente, come da clausola n. 7 del rogito, richiamata dalla stessa Agenzia delle Entrate).
Ne segue il rigetto del ricorso.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso il sopravvenire soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3460 - Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2020, n. 11612 - In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2019, n. 11415 - In tema di ICI, le agevolazioni consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano qualora detta società possa essere considerata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24341 - Per l'imprenditore agricolo professionale, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, non necessita del certificato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7390 - In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 7850 depositata il 16 aprile 2020 - In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", per stabilire se l'abitazione sia di lusso non assume specifica rilevanza la destinazione che l'acquirente o gli acquirenti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…