CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 318
Avvocato – Attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità – Cassa Forense – Contributo integrativo – Obbligo di contribuzione alla Gestione separata Inps – Condizioni
Rilevato in fatto
che la Corte d’appello di Palermo ha confermato, la pronuncia di primo grado resa dal tribunale di Termini Imerese che aveva accolto la domanda dell’avvocato A. G. che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;
che A. G. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 26-31,1. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), dell’art. 53 d.P.R. 917/1986 modificato dal d.lgs. 344/2003, degli art. 10,11 e 22, l. 576/1980, dell’art.21, comma 10 l. 247/2012 per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non possa iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
che preliminarmente deve affermarsi che non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal controricorrente sulla scorta della comunicazione via pec dell’INPS relativa alla sentenza n. 765/2018 del Tribunale di Palermo;
che il motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui “gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass.n. 32167/2018; n. 32166/ 2018; n, 32508/2018);
che detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo Forense;
che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);
che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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