CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 410 – In tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 553 Cost.