CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 453
Rapporto di lavoro – Collocamento in mobilità – Contributi figurativi – Prescrizione – Termine
Rilevato che
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delta Corte d’appello di Roma la quale, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non dovuti alla società E.T. s.p.a., per decorsa prescrizione quinquennale, i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni dipendenti; l’Inps ha affidato le sue ragioni a un unico motivo di ricorso;
la E.T. s.p.a. ha depositato controricorso e altresì ricorso incidentale, cui l’Inps non ha resistito.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, conv.to con modif.ni dalla I. 5 giugno 1998 n. 176, dell’art. 7 nono comma della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’art. 3, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;
contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l’ordinario termine decennale;
il ricorso incidentale è fondato su un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.l, n.4 cod. proc. civ., col quale la società lamenta “Violazione ed omessa pronuncia art.112 c.p.c. sulla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Inps nel giudizio ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. per decorso del termine breve”; denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello; chiede altresì la condanna dell’Inps alle spese e competenze del doppio grado di giudizio anche ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ.
il ricorso principale è infondato;
in ipotesi sovrapponibile questa Corte ha già affermato che: “Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995.”(Cass. n. 28605 del 2018; Cass. n. 399 del 2020);
il motivo proposto dal ricorrente principale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato;
in ragione dell’infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito;
in definitiva, il ricorso principale va rigettato; assorbito l’incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente principale a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società E.T. s.p.a., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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