CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 453 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995