CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15572
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Accertamento dello stato di insolvenza – Dismissione del patrimonio – Rilevante eccedenza del passivo sull’attivo
Rilevato che
Con sentenza depositata il 27.12.16 il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dal B.N. s.p.a., dichiarò il fallimento della F. s.r.l. con sentenza impugnata da quest’ultima con reclamo; nel relativo procedimento rimase contumace la curatela fallimentare, mentre si costituì il creditore procedente.
Con sentenza del 30.6.17, la Corte d’appello di Salerno rigettò il reclamo, osservando che: la società debitrice non aveva contestato il credito fatto valere dal B.N. s.p.a., facendo un generico riferimento alla ultima crisi economica e al carattere stagionale della sua attività, evidenziando altresì le sue capacità di ripresa e rimarcando il fatto che la banca non avesse intrapreso azioni esecutive prima del ricorso per fallimento; non era emersa alcuna mala fede del creditore istante per la sola pendenza di una trattativa conclusasi con la riduzione del debito da pagare; lo stato d’insolvenza era desumibile sia dal mancato pagamento del debito della banca, in misura ridotta rispetto a quella originariamente dovuta, sia dalla condotta della società che aveva dismesso il suo patrimonio rendendo vane le azioni esecutive dei creditori; non erano state dimostrate le ragioni giustificatrici dell’inattività sociale.
Ricorre in cassazione la F. s.r.l. formulando un unico motivo.
Resiste il B.N. s.p.a. con controricorso.
Non si è costituita la curatela fallimentare della F. s.r.l.
Il Consigliere delegato ha formulato al proposta ex art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che
Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, legge fall, nonché degli artt. 2727 e 2729, c.c., in ordine all’insussistenza dello stato d’insolvenza. Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che l’inadempimento di un’unica obbligazione non costituiva elemento univoco di giudizio per valutare l’insolvenza.
Il ricorso è infondato.
La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, ha scrutinato la sussistenza dello stato d’insolvenza argomentando sia dal mancato pagamento del credito fatto valere dal B.N. s.p.a., sia dalla dismissione del patrimonio della stessa società debitrice, con conseguente rilevante eccedenza del passivo sull’attivo, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass., n. 29913/18; n. 26217/05) – cui il collegio intende dare continuità – secondo cui lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 4100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.