CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16462
Tributi – IVA – Erronea indicazione di un credito IVA in dichiarazione – Mancato utilizzo in compensazione – Opposizione alla cartella di pagamento – Errore emendabile
Rilevato che
1. Con sentenza n. 298/24/12 del 20/11/2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da F.D.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP) n. 60/01/06, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2000;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con la cartella di pagamento veniva contestata al contribuente l’erronea indicazione a compensazione di un credito IVA di euro 7.277,40, cartella poi parzialmente sgravata dall’Amministrazione finanziaria limitatamente alla somma di euro 2.728,26;
1.2. la CTR respingeva l’appello di F.D.M. evidenziando che: a) l’impresa agricola, che aveva adottato il regime speciale di cui all’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, non poteva dichiarare un’imposta IVA a credito; b) nel caso l’indicazione del credito IVA fosse riconducibile ad un errore materiale, avrebbe dovuto procedere alla correzione di tale errore presentando, nell’esercizio successivo, una dichiarazione integrativa con azzeramento del credito;
2. avverso la sentenza della CTR F.D.M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso F.D.M. contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando, in buona sostanza, che la CTR non avrebbe motivato in ordine al denunciato errore materiale scusabile commesso dal contribuente nella dichiarazione annuale, errore che non avrebbe arrecato alcun danno all’Erario, non avendo egli proceduto alla materiale compensazione;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della CTR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe dovuto verificare la sussistenza del denunciato errore nella dichiarazione, senza limitarsi ad indicare ciò che avrebbe dovuto fare il contribuente per emendare l’errore;
3. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contribuente sarebbe chiamato a versare a titolo di IVA e sanzioni una somma di gran lunga superiore a quella che deve versare tenuto conto del proprio volume di affari e dell’aliquota prevista per i produttori agricoli;
4. il primo motivo è fondato, nei limiti e con le precisazioni di cui subito si dirà, e il suo accoglimento rende superfluo l’esame degli altri due motivi, che restano assorbiti;
4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (per tutte, si veda Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016);
4.2. nel caso di specie, la società contribuente non ha tempestivamente proceduto alla correzione dell’errore denunciato (così come evidenziato dalla CTR), ma si è tuttavia opposta alla ripresa dell’Amministrazione finanziaria fondata, nella prospettazione difensiva, su di un errore nella compilazione della dichiarazione (erronea indicazione dì un credito IVA);
4.3. la CTR, ha dunque, errato a sostenere che F.D.M. non potesse contestare l’esistenza del menzionato errore in sede di opposizione a cartella di pagamento notificata ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
4.4. il giudice di appello avrebbe dovuto, invece, verificare nel merito se la dichiarazione del contribuente fosse effettivamente infedele ovvero se fosse viziata da un errore emendabile e trarne le dovute conseguenze ai fini della fondatezza o infondatezza dell’impugnazione proposta, anche in ragione dell’effettiva compensazione del credito portato in detrazione;
5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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