CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18761
Prestazioni assistenziali – Indennità di accompagnamento – Inidoneità della domanda amministrativa – Omessa spunta – Proponibilità della domanda giudiziale
Rilevato che
Il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C.N., diretto ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa, in quanto corredata da certificato medico recante segno di spunta sull’insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) e, pertanto, attestante che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento;
la cassazione della sentenza è domandata da C.N. sulla base di un unico motivo;
l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art.360, co.l, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta “Violazione del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile (rectius improponibile) la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull’insussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento”; richiamando la giurisprudenza di legittimità sostiene che nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa ove mancante dei segni di spunta delle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, la domanda va comunque dichiarata proponibile;
il motivo è fondato;
la questione è stata risolta da questa Corte nel senso indicato dalla ricorrente, mediante l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause d’improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Così, ad esempio, Cass. n. 24896 e Cass. n. 30419 del 2019);
in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, il quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in persona di diverso giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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