CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18092
Tributi – Accertamento a tavolino – Violazioni fiscali – Contraddittorio endoprocedimentale
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Società in intestazione e dei soci di avvisi di accertamento relativi, rispettivamente per la Società ad IRES, IVA ed IRAP e per i soci ad Irpef dell’anno 2007, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi introduttivi annullando gli atti impositivi perché emessi in violazione dell’art.12, co. 7 dello Statuto del contribuente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su tre motivi, l’Agenzia delle entrate.
La Società e i soci resistono con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso — con il quale si deduce violazione di legge, per avere la CTR lombarda ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 12, co. 7 legge n. 212/2000, malgrado per l’annualità oggetto di accertamento non vi fosse stato accesso o verifica presso i locali del contribuente, è manifestamente fondato, con assorbimento dei restanti, con i quali, sotto diversi profili, si lamenta la violazione dell’art. 12 l. 212/2000.
1.1. Il mero riferimento, negli avvisi impugnati, ad un p.v.c. redatto in occasione dell’accesso, non toglie che la verifica in questione abbia natura strettamente documentale, con esclusione quindi del rispetto della norma invocata. L’applicazione e conseguente violazione dell’art. 12 cit. in questo caso dovrà ritenersi sussistente solo ove le risultanze dell’accesso effettuato presso il contribuente abbiano costituito la causa fondante dell’avviso di accertamento, dovendosi in caso contrario ritenere l’atto impugnato adottato “a tavolino”, cioè su base documentale, per il quale non operano le garanzie di cui all’art. 12 cit.. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”,- hanno ribadito l’orientamento maggioritario, già formatosi in materia, secondo cui le garanzie fissate nell’art., 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o meno comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garante del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigente di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Quanto detto trova conferma anche in considerazione delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dett’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, elementi acquisiti presso i locali aziendali (S.U. n.24823/15 cit.). Con riferimento, invece, ai tributi non armonizzati (nella specie l’IVA) le stesse Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”, (cfr. da ultimo Cass. n. 11560 del 11/05/2018).
La sentenza, che non si è adeguata ai superiori principi, va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CFR dell’Umbria, in diversa composizione.
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