CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18094

Tributi – Accertamento – Emissione di un secondo avviso di accertamento – Nullità – Elementi già a conoscenza dell’Ufficio all’atto dell’emissione del primo avviso di accertamento

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro C. L., impugnando la sentenza della CTR Campania, indicata in epigrafe, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 e relativo a ripresa a tassazione di canoni di locazione indebitamente detratti in relazione all’attività di avvocato. Secondo la CTR l’Ufficio, che aveva in precedenza emesso a carico del medesimo contribuente un altro avviso di accertamento relativo alla ripresa di contributi unificati, era già a conoscenza, all’atto dell’emissione del primo accertamento, degli elementi sui quali si era fondato il secondo. Risultava dunque palese la violazione dell’art. 43 c. 3 dPR n. 600/73.

La parte intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 bis dPR n. 600/73. La CTR non avrebbe considerato che il primo accertamento aveva natura di verifica parziale, risultando ivi espressamente indicato che l’Ufficio avrebbe potuto integrare l’accertamento sulla base di altri elementi.

Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 43 dPR n. 600/73. La CTR aveva tralasciato di considerare che il secondo accertamento si era fondato su documentazione acquisita in epoca successiva al primo accertamento, richiesta nell’ambito di autonomi inviti a produrre documentazione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, non riguardando questione oggetto di esame da parte del giudice di appello. La CTR, infatti, non ha in alcun modo preso in considerazione la natura parziale del primo accertamento, né tale questione risulta essere stata posta all’attenzione del giudice di merito da parte dell’ufficio che, sul punto, non ha nemmeno dedotto tale circostanza.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. La ricorrente, nel censurare l’operato del giudice di merito, muove dall’affermazione che l’accertamento oggetto di contestazione sarebbe stato emesso sulla base di documentazione acquisita dall’ufficio in epoca successiva al primo accertamento. Ma siffatta prospettazione si scontra con l’accertamento di fatto, compiuto dalla CTR ed insindacabile in questa sede, in ordine al fatto che il secondo accertamento era stato emesso ‘in assenza dell’acquisizione di elementi sopravvenuti, anzi sulla base di elementi non solo conoscibili ma di cui l’ufficio era certamente già a conoscenza e che avrebbe dovuto e potuto valutare al momento dell’emissione del primo accertamento’.

Accertamento che rende immune da vizi la pronunzia del giudice di merito, se si considera che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazione o modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sicché gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei precedenti accertamenti, e la conoscenza dei nuovi elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui l’accertamento originario è stato notificato – cfr. Cass. n. 26279/2016.

Tale circostanza rende evidente l’inammissibilità della censura che tende a suscitare da parte di questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito. Accertamento che le è, invece, inibito.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.