CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18115
Fallimento – Società fra professionisti – Credito vantato da studio professionale
Rilevato che
1. In data 22 luglio 2014 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della s.r.l. S.G. e geom. S..
2. Lo Studio B.P. e & Ass.ti, società fra professionisti multidisciplinare a responsabilità limitata, ha presentato domanda di ammissione al passivo della s.r.l. S. vantando un credito per attività professionale non retribuita svolta in favore della società S. che ha quantificato in euro 139.985,45 complessivi di cui euro 110.329,01 per onorari e competenze, euro 4.413,16 per oneri previdenziali e euro 25.243,28 per I.V.A., oltre interessi. Ha dedotto in particolare di aver ricevuto nella persona del P. l’incarico di predisporre un piano di risanamento delle società appartenenti al gruppo S.. Il piano fu predisposto ma non accettato dal creditore Banca delle Marche. A tale rifiuto di adesione seguì la revoca del mandato nonostante l’attività svolta sino a quel momento.
3. Il G.D. del Fallimento S. ha respinto la domanda di insinuazione al passivo rilevando che il mandato professionale, e la documentazione allegata, manca di data certa anteriore al fallimento e non è suffragato dalla prova della prestazione personale dell’attività professionale da parte del P..
4. Lo Studio B., P. e Associati ha proposto opposizione allo stato passivo assumendo che a dare certezza alla anteriorità al fallimento del mandato vi era la sua revoca scritta del 23 aprile 2012 oltre a due dichiarazioni di creditori di non adesione al piano di risanamento. Quanto alla personalità della prestazione essa era attestata dal conferimento personale dell’incarico professionale al P. e dalle successive comunicazioni inviate personalmente al professionista.
5. Il Tribunale di Fermo ha respinto l’opposizione motivando come segue: “Le prestazioni, oltre a non aver data certa con riferimento al quantum del corrispettivo, collegato alla specificità della prestazione stessa che l’opponente ha inteso azionare con la domanda di insinuazione allo stato passivo, non lo sono assolutamente, appunto, circa il quantum stesso della prestazione: né il giudice può sopperire ex art. 2233 c.c. laddove sia chiesto un corrispettivo (non determinabile bensì) pre-determinato.
6. Avverso il decreto ricorre per cassazione lo Studio B. P. e & Ass.ti, società fra professionisti multidisciplinare a responsabilità limitata affidandosi a quattro motivi di ricorso.
7. Resiste con controricorso il Fallimento “S.G. e Geom. S. s.r.l.”
Ritenuto che
8. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza e incomprensibilità della motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.
9. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame della documentazione attestante la data certa del mandato anteriore al fallimento.
10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione della prova testimoniale capitolata nel ricorso per opposizione allo stato passivo.
11. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per il mancato rispetto dei parametri minimi previsti dal decreto.
Ritenuto che
12. La motivazione del decreto impugnato è incomprensibile sia con riferimento alla affermata mancanza di data certa che alla quantificazione del credito vantato dallo studio professionale. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i successivi motivi, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Fermo che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i successivi motivi, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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