CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18164
Denuncia di condotta mobbizzante – Inammissibilità di diversa domanda concernente la sussistenza di una ipotesi di straining – Non sussiste – Straining come forma attenuata di mobbing – Non integra violazione ex art. 112 c.p.c. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing
Rilevato che
1.1. con ricorso al Tribunale di Roma T.D., dipendente della P.M. S.p.A., chiedeva che fosse accertata la sussistenza di una condotta mobbizzante da parte della società datrice di lavoro con condanna di quest’ultima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, nella misura di euro 200.000,00 oltre che accertata la responsabilità della società in ordine all’insorgenza ed alla prosecuzione della malattia da cui era affetta che aveva determinato le sue assenze dal lavoro scaturite, poi, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, con reintegra nel posto di lavoro e conseguente risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra ovvero in subordine alla riassunzione o, in mancanza, nella misura delle retribuzioni globali di fatto da determinare per 15/12;
1.2. il Tribunale rigettava la domanda;
1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Roma; quest’ultima riteneva che non avessero formato oggetto di contestazione le circostanze che, come ritenuto dal Tribunale, non fosse emerso che la D. non aveva fruito con continuazione delle pause pranzo né era stata umiliata davanti al personale per pause troppo lunghe dovute ad esigenze fisiologiche ed altresì che alle tre contestazioni disciplinati del 14/12/2006, del 16/1/2007 e del 19/1/2007 non avevano fatto seguito sanzioni; quanto all’acclarato episodio accaduto in data 10/7/2006 consistito nell’aver l’ing. A., punto di riferimento di tutta l’azienda, accusato la dipendente, davanti ad altri colleghi di non essere in grado di reperire una segretaria usando un tono minaccioso e parole pesanti e disponendone l’immediato trasferimento dall’amministrazione alla segreteria, riteneva che lo stesso non potesse integrare una ipotesi di mobbing (perché solo di questo si chiedeva l’accertamento con il ricorso di primo grado e non anche dello straining, la cui prospettazione era stata dedotta solo con l’atto di appello);
2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale T.D. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
3. la società resiste con controricorso;
4. non sono state depositate memorie.
Considerato che
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto riguardanti la qualificazione della domanda (art. 115 cod. proc. civ.) ed il divieto di domanda nuova (art. 437 cod. proc. civ.); si duole della ritenuta inammissibilità della domanda concernente la sussistenza di una ipotesi di straining e rileva che quest’ultimo si relaziona con il mobbing come un minus rispetto ad un plus, per cui la domanda formulata in appello sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado ai fini dell’accertamento dei fatti dedotti con l’atto introduttivo del giudizio non poteva essere considerata domanda nuova;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sui punti sub 2) sub 3) dell’atto di appello; lamenta il mancato esame dei rilievi concernenti la ricollegabilità causale dell’episodio ascritto ad una condotta di straining alla malattia da cui la D. era affetta ed alle conseguenti assenze che avevano determinato il superamento del periodo di comporto;
2. il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo; si osserva innanzitutto che il motivo supera il preliminare vaglio di ammissibilità considerato che sono trascritti alle pagg. 2 e 3 del ricorso per cassazione i motivi di appello ed a pag. 8 il capitolo 14 del ricorso di primo grado, già sufficienti a reggere le censure e che costituiscono, inoltre, parte integrante del ricorso le certificazioni mediche e gli ulteriori atti di causa richiamati a sostegno dei rilievi; tanto precisato si osserva che questa Corte ha già affermato, con indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, che lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016, n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977); così nelle decisioni citate è stato precisato che non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, la già citata Cass. n. 3291/2016 e la più recente Cass. 29 marzo 2018, n. 7844);
nella fattispecie, dunque, non poteva essere considerata preclusiva di una valutazione della condotta datoriale come straining la prospettazione, nel ricorso di primo grado, di tale condotta come mobbing, non sussistendo alcuna novità della questione;
3. conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo) e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
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