CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18199
Licenziamento disciplinare – Dirigente – Inosservanza degli ordini dei superiori gerarchici – Ricorso – Rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 1°.4.2016, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 24334 del 2013, ha rigettato l’impugnativa proposta da A.S. avverso il licenziamento disciplinare intimatogli dall’Agenzia delle Entrate; che avverso tale pronuncia A.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio attenuto a quanto statuito da questa Corte in sede rescindente in relazione, da un lato, alla valutazione, alla stregua delle risultanze istruttorie, del comportamento dei suoi dirigenti rispetto all’ordine impartitogli e dalla cui osservanza era scaturito il licenziamento, e dall’altro lato all’accertamento, sempre alla stregua delle risultanze istruttorie, della condotta colpevolmente inerte tenuta dall’Agenzia rispetto all’operato degli anzidetti dirigenti; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui sia demandato il riesame della controversia in ragione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, nell’ambito della sua discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, non può considerarsi vincolato, se non nei limiti del dovere di tener conto anche delle emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente, da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, che assumono valore meramente orientativo e che non valgono a circoscrivere, in una sfera invalicabile, i suoi poteri, rimanendo egli libero nella valutazione delle risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l’unica limitazione consistente nell’evitare di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 23695 del 2017, 9347 e 20026 del 2012, 11404 del 2010, 5316 del 2009, 2605 del 2006, 16694 del 2003, 11199 del 2001, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 9095 del 1997);
che, nella specie, la decisione di accoglimento di questa Corte in sede rescindente è avvenuta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., tant’è che è stata omessa l’enunciazione del principio di diritto per difetto dei relativi presupposti;
che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i giudici del rinvio hanno debitamente considerato la condotta dei superiori gerarchici dell’odierno ricorrente, sia pure al fine di escludere che sussistesse «alcun ordine o difficoltà oggettivamente difficilmente superabile» e che vi fosse stata da parte dell’Agenzia alcuna «tolleranza dell’illecito specificamente contestato» (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.