CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11387
Premi assicurativi Inail – Opposizione alla cartella esattoriale – Proposizione oltre il termine perentorio di quaranta giorni – Decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione – Conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario decennale – Esclusione – Sola ipotesi di titolo giudiziale divenuto definitivo – Cartella avendo natura di atto amministrativo, priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato
Rilevato che
1. F.lli G. S.n.c., con ricorso depositato il 22 ottobre 2012, ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria contro due cartelle esattoriali (le nn. 094 2003 00080676 36 000 e 094 2004 00378675 46 000), relative a premi assicurativi spettanti all’INAIL, maturati tra il 2000 e il 2004.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 623 del 19 marzo 2014, ha dichiarato inammissibile l’opposizione alle cartelle, perché proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. 46/1999, ma ha dichiarato estinti i crediti dell’INAIL, avendo accertato il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
3. Contro tale pronuncia, Equitalia ha proposto appello presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, censurando, con l’adesione dell’INAIL, la decisione di primo grado per l’applicazione del più breve termine di prescrizione di cinque anni, anziché di quello decennale.
4. F.lli G. S.n.c. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
5. Il Collegio, con la sentenza n. 1745 del 4 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello.
Ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione ai crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte, la Corte ha accertato l’estinzione del credito portato dalla cartella n. 094 2004 00378675 46.
6. F.lli G. S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque anni.
7. Inail ed Equitalia (poi, l’Agenzia delle Entrate) si sono difese con controricorso e hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il primo chiedendo la compensazione delle spese di lite e la seconda insistendo per il rigetto del ricorso.
8. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
1. L’eccezione d’inammissibilità contenuta nel controricorso di Equitalia è infondata, in quanto l’unico motivo di ricorso, pur senza l’indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., può essere ricondotto, dal suo complessivo tenore, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Cass. S.U. n. 17931 del 24 luglio 2013).
2. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione infatti si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d. l. n. 78 del 2010 conv., con modif. dalla l n. 122 del 2010).
3. La decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria deve essere cassata nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la prescrizione decennale.
4. La cassazione è con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite su riportato.
5. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese.