CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12515

Tributi – Dazi doganali – Determinazione dell’aliquota applicabile – Errore dell’autorità doganale – Buona fede dell’importatore – Recupero dei maggiori dazi dovuti – Esclusione

Fatti di causa

W.L. S.r.l. impugnò la determina direttoriale con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione a talune merci importate dall’estero, nel periodo ricompreso tra il febbraio del 2007 e il luglio del 2008, aveva fissato l’aliquota daziaria dovuta in percentuale superiore a quella indicata nella dichiarazione doganale dall’importatrice.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose quindi appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che, con sentenza depositata il giorno 18 maggio 2016, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato – affidato a due mezzi – W.L. s.r.l.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione dell’art. 68 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), in quanto la commissione tributaria regionale ha ritenuto erroneamente che il termine, di quattro mesi, per concludere il procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie, fosse perentorio.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non avendo giammai sostenuto la commissione tributaria regionale che il termine previsto dall’art. 68 del d.p.r. n. 43 del 1973, per concludere il procedimento amministrativo, teso alla risoluzione in via amministrativa della controversia sulla corretta classificazione della merce importata, fosse di natura perentoria; al contrario dalla lettura della sentenza impugnata si evince solo l’apprezzamento in punto di fatto dei giudici di merito che il prolungarsi – per anni addirittura – del detto procedimento, ha certamente concorso a rendere incerta la determinazione dell’aliquota daziaria applicabile, giustificando così la condotta della società importatrice.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 220 del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), poiché il giudice di merito ha ritenuto che sussistesse l’esimente dall’obbligazione fiscale, nonostante l’errore in cui era incorsa l’importatrice non fosse imputabile all’amministrazione.

3. Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché siffatta norma esclude a possibilità di comminare sanzioni amministrative o interessi di mora al contribuente nel caso di affidamento incolpevole, ma non consente di sottrarsi al pagamento del tributo.

4. Con il quarto motivo evidenzia un vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., in quanto la commissione tributaria ha accertato la buona fede dell’importatrice, omettendo di prendere in esame taluni fatti decisivi per addivenire alla conclusione opposta.

4.1. I tre motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono tutti parimenti inammissibili.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, non si procede al recupero dei dazi legalmente dovuti, quando il loro importo «non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».

Secondo l’orientamento di questa Corte, poi, quando l’autorità doganale abbia allegato e dimostrato l’irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero “a posteriori” dell’imposta, spetta al dichiarante dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana (Cass. 26/02/2019, n. 5560; Cass. 12/02/2019, n. 4059; Cass. 27/03/2013, n. 7702).

Orbene, censurando plurime violazione di legge, in realtà la ricorrente intende sollecitare a questa Corte, in maniera inammissibile, una rivisitazione dell’accertamento operato dal giudice di merito, il quale ha affermato, con una valutazione esclusivamente in fatto e pertanto qui non più sindacabile, che l’errore commesso nella individuazione della voce doganale – e della conseguente aliquota daziaria – fosse imputabile all’amministrazione, la quale, su richiesta dell’importatrice, procedendo a complesse analisi di laboratorio in epoca precedente alle importazioni per cui è processo, aveva indicato la voce doganale applicabile alle merci importate, in maniera esattamente conforme a quella poi concretamente utilizzata in buona fede – secondo quanto verificato in fatto dalla commissione tributaria regionale – dalla odierna controricorrente.

I detti motivi sono poi comunque inammissibili, ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, c.p.c., come introdotto dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che limitando d’impugnazione della “doppia conforme”, esclude l’ammissibilità del motivo che denunci il vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.; disposizione questa applicabile anche alle sentenze rese dalle commissioni tributarie regionali atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità (Cass. s.u. 07/04/2014, n. 8053).

E invero, nella vicenda che ci occupa, per come è incontroverso, sia in primo grado che in appello, le commissioni tributarie adite hanno fondato le due decisioni sfavorevoli all’amministrazione, sulle stesse questioni di mero fatto che si agitano nell’odierno ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato afferma W.L. s.r.l. la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, avendo la determina direttoriale impugnata, provveduto sulla base di avvisi di accertamenti notificati alla contribuente senza il rispetto del contraddittorio preventivo endoprocedimentale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 164 del r.d. 13 febbraio 1896, n. 65 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali) e degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in quanto il provvedimento impugnato era stato adottato con riferimento a dichiarazioni doganali riconducibili nell’ambito del c.d. “daziato sospeso”.

5.1. Atteso il rigetto del ricorso principale, l’esame di quello incidentale condizionato resta assorbito.

6. Le spese possono andare integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura delle ragioni che sono state poste a fondamento della decisione. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Spese compensate.