CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12520
Tributi – Accise – Errata redazione della dichiarazione di consumo – Ravvedimento operoso – Sanzione ex art. 59, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 504 del 1995 – Applicabilità
Rilevato
che l’I. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “I.”) impugnò innanzi alla C.T.P. di Forlì-Cesena un avviso di accertamento con cui le era stata irrogata la sanzione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 (c.d. T.U.A.) per evasione o tentata evasione di imposta, relativamente alla dichiarazione annuale del 2003, nonché un’ulteriore sanzione per inesatta redazione della dichiarazione consumi;
che la C.T.P. di Forlì-Cesena accolse il ricorso con sentenza 52/02/2010, avverso la quale l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna: quest’ultima, con sentenza n. 1777/01/2014, depositata il 14.10.2014, in parziale accoglimento del gravame, riformò la decisione di prime cure, ritenendo non applicabile il menzionato art. 59, comma 1, lett. c), giacché “tale sanzione non può che essere attratta dal ravvedimento presentato per le sanzioni afferenti al tardivo versamento del tributo, causato dalla inesatta compilazione dei quadri nella dichiarazione annuale” (cfr. motivazione della gravata decisione, p. 3, penultimo cpv.);
che avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita ed ha resistito con controricorso la I. S.C.R.L., proponendo altresì ricorso incidentale;
Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. e, in specie, dell’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) e dell’art. 13, del d.lgs. n. 471 (recte, 472) del 1997, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 59 cit., in considerazione della mancanza di dolo della I. rispetto all’errore nella trasmissione della dichiarazione di consumo, come comprovato dall’accesso della predetta società, per tale condotta, al ravvedimento ex art. 13 del d.lgs. n. 472 cit;
Ritenuto
che il motivo sia fondato;
che in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Cass., Sez. 5, 13.9.2018, n. 22329, Rv. 650506-01); né – contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R. – l’accesso all’istituto disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 rappresenta un elemento idoneo a comprovare l’assenza dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente giacché, anzi, l’istituto del ravvedimento operoso implica, al contrario, proprio il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione (arg. da Cass., Sez. 5, 30.3.2016, n. 6108, Rv. 639432-01): dunque, in ultima analisi, il riconoscimento della coscienza e volontarietà della condotta sottesa alla contestazione;
che, in applicazione dei medesimi principi che precedono, risultano infondati e vanno, dunque, rigettati entrambi i motivi di appello incidentale, con cui l’I. lamenta (primo motivo) l’omissione di pronuncia e, in ogni caso, la violazione di legge in relazione all’applicazione della sanzione fissa di € 258,00 per l’inesatta redazione dei consumi, nonostante l’assenza di dolo, nonché (secondo motivo) la violazione di legge e, in specie, dell’art. 59, comma 1, lett. c), per non avere la C.T.R. escluso la legittimità dell’irrogazione della sanzione in questione per difetto dell’elemento soggettivo;
Ritenuto che consegue a quanto precede l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, con la cassazione della gravata decisione. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente anche in relazione alla pretesa non debenza della sanzione ex art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 504 del 1995;
che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la sussistenza di giusti motivi in relazione alla natura della controversia;
che, i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, I. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla I. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. in relazione alla pretesa non debenza della sanzione ex art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 504 del 1995.
Condanna l’I. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese prenotate a debito.
Compensa integralmente tra le parti delle spese dei gradi di merito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, I. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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