CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12533
Omesso o ritardato pagamento dei contributi – Notifica della cartella esattoriale – Scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo – Sanzioni
Rilevato che
1. con sentenza in data 10 ottobre 2013, la Corte di appello di L’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato l’appello proposto, nei confronti dell’INPS e di Equitalia Centro s.p.a., dalla s.p.a. E. H. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della società e la fondatezza della pretesa dell’INPS, avente ad oggetto le somme aggiuntive maturate successivamente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, pur in costanza di provvedimento giudiziale sospensivo;
2. per la Corte di merito l’art. 27 del d.lgs. n. 46 del 1999 – a mente del quale sanzioni e somme aggiuntive dovute sono calcolate dalla data della notifica e fino alla data del pagamento – costituiva principio generale non derogato da alcuna disposizione di legge, per cui, anche a seguito di provvedimento sospensivo dell’autorità giudiziaria, doveva ritenersi dovuta la differenza tra la data maturata sino alla data in cui il ruolo era stato dichiarato esecutivo e quella che, pur non potendo essere ancora computata nel totale della cartella, era suscettibile di ulteriore aumento a seguito del maturare di sanzioni dovute per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi indicati nella cartella notificata;
3. considerava, inoltre, domanda nuova, come tale inammissibile, quella relativa alla non debenza di somme aggiuntive ulteriori quantificate assumendo come base di calcolo le somme non più dovute a seguito di giudicato e le somme già pagate;
4. avverso tale sentenza la s.p.a. E. H. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;
Considerato che
5. con il primo motivo, deducendo plurime violazioni di legge (art. 27 d.lgs. n. 46 del 1999, artt. 1183, 1184, 1185, 2043 cod.civ., art. 3 l. n. 689 del 1981, art. 12 disp.prel.), la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per la ritenuta fondatezza della pretesa alle somme aggiuntive maturate successivamente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella esattoriale (periodo 26 maggio 2003-23 febbraio 2009), nonostante il provvedimento di sospensione della predetta cartella adottato dal giudice di prime cure; assume, al riguardo, che per la natura sanzionatoria delle somme aggiuntive e la relativa funzione risarcitoria, sono necessari elementi di colpevolezza a carico di chi sia tenuto al pagamento, insussistente in costanza di provvedimento sospensivo;
6. il motivo è da rigettare;
7. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 1° agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323);
8. la funzione essenzialmente risarcitoria, volta a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014);
9. in più occasioni questa Corte ha riaffermato, sia pure per delibare il regime prescrizionale applicabile, e con indirizzo prevalente, che le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale (cfr., fra le altre, Cass 20 giugno 2018, n. 16262 e i precedenti ivi richiamati);
10. anche a voler sostenere (come già rilevato da Cass. n. 30363 del 2017 cit.) una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, in ragione della diversità di disciplina, dei diversi presupposti che ne scaturiscono ed anche in considerazione di espresse disposizioni di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: artt. 2754 e 2788 cod.civ.), la diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno;
11. anche le Sezioni unite della Corte (sentenza 13 marzo 2015, n. 5076), intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;
12. vi è, quindi, tra la sanzione civile e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra ma anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
13. l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell’elemento soggettivo ma anche l’incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l’obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell’intervenuta sospensione o meno;
14. con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto domanda nuova, come tale inammissibile in sede di gravame, la contestazione in ordine alla pretesa dell’INPS alle somme aggiuntive senza previa decurtazione degli importi già ritenuti non dovuti con altro provvedimento giudiziario e degli acconti versati in pendenza del giudizio di primo grado;
15. il motivo è da accogliere non trattandosi di domanda nuova ma di mera argomentazione difensiva svolta dalla società appellante-parte opponente nel giudizio di primo grado, con i motivi di gravame, volta a riproporre la contestazione dell’importo delle somme aggiuntive e della parziale insussistenza del credito vantato dall’INPS, dunque mere difese la disamina delle quali non poteva essere ritenuta preclusa dalla Corte territoriale;
16. la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona la quale si atterrà ai principi appena ricordati;
17. alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona.
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