CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12540
Rapporto di lavoro – CCNL Istituti di Vigilanza privata – Svolgimento di attività lavorativa senza usufruire né recuperare il riposo settimanale – Corretta applicazione datoriale dell’orario – Accertamento
Rilevato
che, L.R., dipendente della spa A. con mansioni di addetto alla vigilanza, adiva il Tribunale di Biella perché -premesso di avere prestato negli anni 2008-2012 numerose ore di lavoro oltre l’orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza privata, senza tuttavia percepire l’esatta retribuzione – la società datrice di lavoro fosse condannata al pagamento dell’importo complessivo di euro 16.501,00, comprensivo del trattamento maturato anche per l’attività lavorativa svolta senza usufruire né recuperare il riposo settimanale;
che il Tribunale adito respingeva la domanda per l’anno 2008, rilevando che le ore di lavoro straordinario erano state espletate sulla base di precise richieste del lavoratore; accoglieva, invece, la domanda per il periodo dal 2009 sulla base dell’art. 12 del CIR del 2009; che la Corte di appello di Torino, decidendo sui gravami hic et inde proposti, accoglieva quello del lavoratore relativamente alle ore di lavoro straordinarie prestate nel 2008, e respingeva quello della società, condannando quest’ultima alla corresponsione della ulteriore somma di euro 10.559,94, ritenendo che, per l’anno 2008, sebbene il L. avesse chiesto di effettuare il lavoro straordinario, tuttavia l’art. 81 del CCNL non consentiva di protrarre la prestazione lavorativa straordinaria oltre l’esigibile, sforando nel caso in esame tutti i massimali e che, quanto alla quantificazione di dette ore, non era adeguato il risarcimento del 30% riconosciuto dalla società;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la A. spa affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
che L.R. ha resistito con controricorso;
che il P.G. ha formulato richieste scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 D.lgs. n. 66 del 2003 e dell’art. 71 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza provata del 6.12.2006, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cpc; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dall’art. 41 comma 3, della legge n. 133 del 2008, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc: si sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato le norme sopra riportate ritenendo di applicare, in luogo del computo corretto di 48 ore settimanali lavorabili, comprese 8 ore di straordinario moltiplicate per tutte le settimane dell’anno, con esclusione dei soli periodi di ferie e malattie, quello del calcolo sul periodo effettivamente lavorato dal dipendente (art. 71 lett. b) del CCNL affermazione della Corte territoriale, secondo cui ai sensi dell’art. 71 CCNL (che costituiva una eccezione relativa solo ai lavoratori assunti entro l’anno e non un criterio di interpretazione generale delle disposizioni); si evidenza, inoltre, che agli addetti ai servizi di vigilanza privata non si applicava l’intera normativa di cui al D.lgs. n. 66 del 2003;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 1227 c. 2 cc e art. 1175 cc, per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di allegazione e prova in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere correttamente ritenuti sussistenti in via presuntiva sulla mera affermazione di abnormità della prestazione in sé del lavoratore, smentita dalla corretta applicazione datoriale dell’orario, dall’esclusione dell’attività di vigilanza dai limiti dell’orario previsti dalla legge, dalla disponibilità sempre manifestata dal lavoratore a prestare attività oltre l’orario normale e nella acquiescenza alle condizioni di lavoro applicate;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale inapplicabile il Contratto Integrativo Regionale anche agli anni 2007 e 2008 nonostante la disposizione dell’art. 12 dello stesso Contratto che prevedeva l’applicabilità dello stesso con effetto dall’1.7.2007, mentre ciò che era efficace dall’anno 2009 era solo l’aumento dell’accantonamento da una a due ore a banca ora per ogni giorno di effettivo lavoro;
che il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente interpretato le norme denunciate, per la determinazione delle ore complessivamente prestate dai lavoratori in eccedenza alle 48 ore settimanali (art. 4 e 6 D.lgs. n. 66 del 2003 e 71 lett. a) CCNL di categoria del 2.5.2006) e quelle (nella misura di una al giorno) accantonabili nella cd. “banca ore” (art. 81 CCNL) le quali, se non usufruite con permessi, devono essere compensate con una maggiorazione del 30%.
Quanto al computo delle ore prestate rispetto al tetto massimo, i giudici di seconde cure, con argomentazioni di supporto ben più ampie (e nemmeno specificamente censurate) rispetto alla mera esegesi delle norme contrattuali, hanno ritenuto che, come stabilito dagli artt. 4 co. 4 del D.lgs. n. 66 del 2003 e 71 u.c. lett. b) CCNL Dipendenti di Vigilanza privata, il conteggio della media delle ore lavorate doveva avere riguardo ai periodi di lavoro effettivamente lavorati e non alla media annua, con detrazione dei soli periodi di ferie e di sospensione dell’attività lavorativa.
Decisivi, al riguardo, a parere del Collegio, sono gli argomenti esegetici letterali, in virtù dei quali è lo stesso CCNL a dare rilevanza al periodo effettivamente lavorato dal dipendente laddove stabilisce, per il personale assunto durante l’anno, che la media dello straordinario debba avere riguardo ai mesi di effettivo servizio (art. 71 lett. b), norma che costituisce, sebbene limitata ad una particolare ipotesi, comunque un utile criterio di interpretazione generale) e che l’ora in più lavorativa, confluibile nella “banca ore” debba essere riferita ad ogni giornata di lavoro effettivamente prestata (art. 81), nonché quelli logici giuridici, secondo cui il tetto massimo di lavoro straordinario è funzionale al contenimento dell’impegno lavorativo quotidiano e settimanale, con impossibilità di calcolare, quindi, il monte-ore all’intero anno includendovi anche i periodi di legittima sospensione dell’attività lavorativa.
Con riguardo alla questione dell’espressa esclusione dell’applicazione dell’intera normativa di cui al D.lgs. n. 66 del 2003 alle guardie giurate ad opera dell’art. 41 della legge n. 133 del 2008 che ha aggiunto, all’art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 66 del 2003, la ulteriore previsione “agli addetti ai servizi di vigilanza privata”, le conclusioni della Corte di merito che hanno considerato irrilevante tale modifica sono condivisibili sia perché l’art. 16 co. 1 del D.lgs. citato ha fatto espressamente “salve le condizioni di migliore favore stabilite dai contratti collettivi” (come nel caso di specie per quanto sopra detto), sia perché la modifica normativa è entrata in vigore il 25.6.2008 e non è stato specificato in che modo potesse incidere sulla pretesa risarcitoria relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, sia, infine, perché l’attività delle guardie giuriate non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalità con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164) che nella fattispecie non è stato richiesto ritualmente dalla società né è stato compiuto;
che il secondo motivo è parimenti infondato;
La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua” (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Con riguardo al principio sopra esposto, alcun difetto di allegazione e prova è, pertanto, ravvisabile essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento (1.440,03 ore per l’anno 2008): elementi dai quali la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la “abnormità” della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l’integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico.
Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 cc per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295); per le altre tematiche di cui al motivo si rimanda a quanto già sopra specificato in ordine al motivo sub) 1;
che il terzo motivo è, infine, inammissibile.
Giova premettere che, per l’interpretazione del Contratto Integrativo Regionale, devono essere adottati i criteri ermeneutici negoziali, non essendo possibile procedere ad una interpretazione diretta delle sue clausole ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, riguardando, tale norma, esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. 3.12.2013 n. 27062; Cass. 17.2.2014 n. 3681).
Orbene, nella fattispecie in esame, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito (richiamando anche i propri precedenti in materia) sulla non retroattività dell’art. 12 del C.I.R. è plausibile, perché non contrasta con i criteri di letteralità e di interpretazione complessiva delle clausole ed è ragionevole perché, oltre alla previsione della maggiorazione della percentuale di risarcimento (dal 35% al 50%), la contrattazione integrativa ha modificato da una a due le ore confluibili nella “banca ore”, di talché sarebbe ingiustificato applicare il solo aspetto economico ad un sistema di regime orario fondato invece su diversi presupposti.
La censura si limita, pertanto, a contrapporre un diverso risultato interpretativo rispetto a quello giudiziario in assenza, però, di acclarate violazioni in ordine ai criteri ermeneutici di riferimento (Cass. 22.2.2007 n. 4178; Cass. 3.9.2010 n. 19044);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei confronti del controricorrente;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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