CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6617 – Ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA, l’avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all’iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora