CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6624
Tributi – Cessione di beni – Riqualificazione in cessione d’azienda – Assoggettamento ad imposta di registro – Nota di variazione IVA – Obbligo di denuncia ex art. 19, D.P.R. n. 131/1986 – Esclusione – Avviso di liquidazione imposta di registro – Prescrizione – Termine decorrenza
Ritenuto che
1. Con atto del 22 marzo 2007 F.I. s.a.s. di A.M. e C. vendeva a U.F. s.r.l. un fabbricato censito in categoria D/8 al prezzo di euro 1.245.000,00 e la società venditrice optava per l’assoggettamento ad Iva trattandosi di fabbricato strumentale per natura. In data 28 aprile 2007 la società acquirente presentava richiesta di rimborso Iva per euro 389.535,34. A seguito di controllo operato dall’ufficio in data 19 dicembre 2007 emergeva che il credito derivava dalla registrazione di cinque fatture emesse dalla società venditrice relative, oltre che all’acquisto del capannone, anche ad acquisti di beni strumentali quali autocarri, carrelli elevatori ed imballaggi. Conseguentemente, in data 20 marzo 2008, l’ufficio notificava alla società acquirente il diniego del rimborso del credito precisando che la cessione di beni ammortizzabili e merci anche con atti separati configurava cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro e non ad Iva. In data 29 dicembre 2007 la venditrice emetteva nota di variazione per errato addebito dell’imposta Iva ed, a seguito di ciò, presentava in data 17 aprile 2008 la richiesta di rimborso Iva. La nota di variazione era stata emessa per rendere l’operazione di vendita del fabbricato strumentale fuori del campo di applicazione Iva, essendo le parti venute a conoscenza del fatto che l’intera operazione era stata ritenuta dall’ufficio assoggettabile ad imposta di registro. In data 27 dicembre 2012 l’ufficio notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalle parti per l’avvenuta cessione di azienda.
Entrambe le società, venditrice ed acquirente, proponevano ricorso e la CTP di Padova lo rigettava ritenendo trattarsi di cessione di azienda e ritenendo altresì la tempestività dell’azione di recupero intrapresa dall’ufficio. Le contribuenti proponevano appello e la CTR del Veneto lo rigettava sul rilievo, per quanto qui interessa, che l’azione esercitata dall’ufficio per il recupero dell’imposta di registro dovuta a seguito della riqualificata cessione di azienda era tempestiva in quanto la cessione stessa non avrebbe potuto essere ravvisata dall’ufficio a seguito della registrazione dell’atto di vendita dell’immobile che riguardava, per l’appunto, solamente il fabbricato. Solo a seguito della verifica ispettiva conclusasi il 20 marzo 2008 con il provvedimento di diniego del rimborso Iva l’ufficio era stato in grado di assumere le proprie determinazioni in ordine all’atto sottoposto a registrazione, essendosi avveduto che erano state registrate fatture aventi ad oggetto altri beni mobili strumentali, per il che l’operazione si configurava come cessione di azienda. Conseguentemente l’avviso di liquidazione per imposta di registro era stato tempestivamente emesso nel termine quinquennale previsto dall’articolo 76, comma 1, del d.P.R. 131/86, considerato anche che l’articolo 19 del testo unico prevede che il verificarsi di eventi che diano luogo a ulteriore liquidazione d’imposta devono essere denunciati entro 20 giorni a cura delle parti contraenti. Nel caso di specie il venditore aveva emesso la nota di variazione Iva il 29 dicembre 2007, sicché avrebbe dovuto presentare nel termine di 20 giorni denuncia per richiedere la liquidazione dell’atto non più soggetto a Iva oppure predisporre atto integrativo di cessione d’azienda comprensivo delle cessioni degli altri beni strumentali.
Poiché il contribuente non aveva denunciato il fatto nuovo come previsto dall’articolo 19 del TUR, l’agenzia delle entrate aveva provveduto correttamente a sottoporre a tassa di registro la cessione d’azienda.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione le società contribuenti affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 10, 15, 19 e 20 d.P.R. 131/86. Sostengono che ha errato la CTR nel ritenere che il termine entro cui l’ufficio avrebbe dovuto emettere l’avviso di liquidazione decorresse da un momento successivo a quello della registrazione dell’atto ( ovvero da quello della compiuta verifica presso la società acquirente ), posto che fin dalla registrazione dell’atto di vendita del fabbricato avrebbe potuto svolgere gli accertamenti del caso. Ed aveva errato altresì la CTR nel ritenere, alternativamente, che la parte venditrice fosse onerata di effettuare la denuncia di cui all’art. 19 d.P.R. 131/86 in quanto questa aveva emesso la nota di variazione solo per adeguarsi a quanto accertato dall’ufficio a seguito del controllo effettuato presso l’acquirente che aveva condotto al disconoscimento del credito di imposta.
2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 76 d.P.R. 131/86. Sostiene che nel caso di specie il termine di decadenza è triennale e non quinquennale, dovendosi applicare l’art. 76, secondo comma, d.P.R. 131/86.
3. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
La maggiore imposta di registro che l’agenzia delle entrate ha richiesto con l’avviso impugnato è imposta suppletiva poiché è connessa alla correzione dell’errore commesso dall’ufficio in sede di iniziale applicazione del tributo. Ne consegue che si applica l’art. 76, comma 2, lett. c, del d.P.R. 131/86, a norma del quale l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19. Dunque l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere emesso entro tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto di compravendita del fabbricato, effettuata il 22 marzo 2007, per il che l’ufficio è incorso in decadenza, avendo notificato l’avviso di liquidazione il 27 dicembre 2012. Non era configurabile, invero, in capo alla parte venditrice l’obbligo di effettuare la denuncia di eventi che dessero luogo ad ulteriore liquidazione di imposta, a norma dell’art. 19 d.P.R. 131/86, per il fatto di aver emesso in data 29 dicembre 2007 la nota di variazione ed aver richiesto il rimborso dell’Iva il 17 aprile 2008. Ciò in quanto si trattava di azioni conseguenti all’operato della amministrazione finanziaria che aveva disconosciuto la spettanza del rimborso Iva in capo all’acquirente. Tale fatto era ben noto all’amministrazione stessa, essendo la conseguenza di una sua verifica, e dunque ben avrebbe potuto l’ufficio emettere l’avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro dovuta per la cessione di azienda nel termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto.
7. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario delle contribuenti va accolto. Le spese dei giudizi di merito si compensano per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alle ricorrenti le spese processuali di questo giudizio che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
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