CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633 – Il mancato adempimento, originario o successivo, dell’onere di comunicazione del proprio domicilio fiscale, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973