CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633
Tributi – Notifica degli atti tributari – Notifica presso il domicilio fiscale stabilito nella sede dell’impresa individuale – Precedente cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese – Irrilevanza – Ritualità della notifica – Onere del contribuente di comunicare la variazione del domicilio fiscale
Fatti di causa
V.S., titolare di una impresa individuale, impugnò la cartella di pagamento notificata, in relazione alle imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, dovute per l’anno 2003.
Il ricorso venne respinto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 6 maggio 2014, lo respinse integralmente, affermando che la notifica del precedente avviso di accertamento, non impugnato dalla contribuente, era ritualmente avvenuta presso la sede della sua impresa individuale.
Avverso la detta sentenza, V.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo e secondo motivo, compendiati in un’unica doglianza, V. S. deduce la violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. poiché la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato a soggetto cancelato dal registro delle imprese.
2. Con il terzo e quarto motivo, compendiati in un’unica doglianza, assume la violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., considerato che l’avviso di accertamento risulta notificato all’indirizzo dove aveva sede l’impresa individuale della contribuente, diversi anni dopo la cessazione dell’attività.
3. Con il quinto e sesto motivo, compendiati in un’unica doglianza, denuncia di nuovo la violazione di legge e vizio ci motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., atteso che la notifica dell’avviso di accertamento doveva avvenire anzitutto presso il comune di residenza e solo in mancanza poteva farsi ricorso a quello di domicilio o di dimora.
3.1. Tutti i detti motivi, meritevoli di trattazione unitaria, sono manifestamente infondati.
Invero, occorre tenere a mente che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 (tra le tante, Cass. 28/12/2016, n. 27129). È irrilevante, allora, che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell’avviso di accertamento, per la decisiva considerazione che la stessa neppure deduce di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale – già pacificamente fissato presso la sede dell’impresa – all’Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all’epoca della notifica dell’atto, fosse diversa dal domicilio fiscale.
Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest’ultima dal registro, non consegue alcun effetto “estintivo” – se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 10 L.fall. – rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell’impresa individuale cancellata.
3.2. Inammissibile, infine, poiché formulata per la prima volta in seno alla memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., l’eccezione a tenore della quale la contribuente mai avrebbe avuto sede legale né esercitato attività commerciale nel luogo in cui è avvenuta la notifica dell’avviso di accertamento di cui si discute (in Poli, via del T.).
4. Con il settimo e ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 6, comma 1 e 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, poiché l’amministrazione ha notificato la cartella senza prima precedere alla notifica della comunicazione dell’esito dei controlli automatizzati.
4.1. I due motivi, sostanzialmente ripetitivi l’uno dell’altro, sono manifestamente inammissibili, per più ragioni.
Sono anzitutto inammissibili in quanto sollevano, per la prima volta innanzi al Giudice di legittimità, motivi nuovi che non risultano formulati in precedenza dalla ricorrente, né nel giudizio di primo grado e neppure in appello.
Sono comunque inammissibili in quanto lamentano la violazione di una norma – l’art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 -, che pacificamente non ha trovato applicazione nella vicenda in esame, considerato che la cartella impugnata risulta preceduta da un avviso di accertamento ritualmente notificato alla contribuente, come visto in precedenza, con la quale venne esattamente determinato il carico fiscale dovuto.
5. Nulla sulle spese in difetto di deposito del controricorso; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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