CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6724 – In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa