CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7768
Tributi – Accertamento – Verifica fiscale – Accesso presso l’abitazione del legale rappresentante dell’associazione – Autorizzazione del procuratore della Repubblica – Condizioni – Sussistenza di gravi indizi di violazioni fiscali – Esclusione
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’Associazione M.S. per recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini IVA conseguenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con contestuale irrogazioni di sanzioni anche nei confronti di R.L., legale rappresentante della predetta associazione, quale autore delle violazioni contestate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ligure, accogliendo l’appello incidentale proposto dall’Associazione e dal L., annullava l’atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato in quanto acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l’abitazione del L. in violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 «stante l’insussistenza e/o comunque l’assenza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell’autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere necessaria l’indicazione, nell’autorizzazione all’accesso rilasciata dal procuratore della Repubblica ai verificatori, dei gravi indizi di violazioni fiscali.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Premesso, in fatto, che è pacifico tra le parti che nel caso di specie vi era «corrispondenza dell’indirizzo della sede legale a quello dell’abitazione del relativo legale rappresentante (controricorso, pag. 18), ovvero che all’indirizzo di via P., n. 5/5, di Genova aveva sede legale l’associazione e residenza il L., deve ricordarsi, in diritto, il consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui «In tema di accertamento, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’accesso del personale dell’Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli Uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest’ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi» (Cass. n. 21411 del 2020; conf. Cass. n. 7723 del 2018; n. 28068 del 2013).
4. Non essendosi la CTR attenuta al predetto principio giurisprudenziale, che rende del tutto superfluo l’esame della questione, pure posta dalla ricorrente, sull’effettiva indicazione nella richiesta avanzata al procuratore della Repubblica e nel provvedimento autorizzativo, dei gravi indizi di violazioni fiscali – a detta della ricorrente neppure richiesta dall’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 anche nel caso di accesso presso locali destinati esclusivamente ad abitazione del contribuente – la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per esame delle questioni rimaste assorbite, avuto riguardo all’elencazione contenuta nel controricorso e che, diversamente da quanto indicato nell’intestazione del controricorso, non costituiscono motivi di ricorso incidentale, né sono stati posti come tali. Va, altresì, dato atto che la statuizione d’appello di riduzione del 30 per cento del volume d’affari accertato non è stato fatto oggetto di impugnazione, con formazione del giudicato interno su tale aspetto della vicenda processuale.
5. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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