CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25219
Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti – Pensione di anzianità – Richiesta di ricongiunzione presso la Cassa dei contributi a suo tempo versati presso la Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro – Non sussiste
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata l’8.5.2014, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da S. G. volta a conseguire la pensione di anzianità da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nonché la sua richiesta di ricongiunzione presso la Cassa medesima dei contributi a suo tempo versati presso la Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro;
che avverso tale pronuncia S. G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria;
che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3, l. n. 21/1986, e mancata applicazione dell’art. 14 del Regolamento della Cassa approvato il 17.7.2004, anche sotto il profilo della disparità di trattamento, per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito della cancellazione dall’Albo dei Dottori Commercialisti fosse condizione necessaria per l’accesso alla prestazione di vecchiaia anticipata, laddove la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2006, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’analoga disposizione contenuta nella legge n. 773/1982 (recante riforma della Cassa nazionale di previdenza dei Geometri) e l’art. 14 del Regolamento della Cassa afferma la compatibilità della prestazione pensionistica con l’iscrizione a qualsiasi albo o elenco;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 45/1990, per avere la Corte territoriale ritenuto che non si potesse far luogo alla ricongiunzione dei contributi da lui versati nel periodo 1972- 1974 presso la Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro sul presupposto che egli godesse di pensione a carico dell’INPDAP, che invece era stata conseguita senza l’utilizzo dei contributi de quibus;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito statuito sulla domanda subordinata di totalizzazione dei contributi in questione, pur essendo stata essa riproposta in appello;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione del r.d. n. 1269/1938 e dell’art. 50, l. n. 153/1969, per come modificato dall’art. 2-novies, d.l. n. 30/1974 (conv. con l. n. 114/1974), per avere la Corte territoriale ritenuto che la facoltà di riscatto a fini contributivi del periodo di studi universitari fosse possibile a condizione che tale periodo non fosse già altrimenti coperto da un’assicurazione obbligatoria;
che il primo motivo è infondato nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 3, l. n. 21/1986, dovendo sul punto condividersi la valutazione della sentenza impugnata circa la manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità della disposizione cit. (che effettivamente subordina la corresponsione della pensione alla previa cancellazione dall’Albo) alla stregua di quanto già rilevato da Corte cost. n. 73 del 1992 in ordine all’analoga disposizione contenuta nell’art. 3, l. n. 576/1980, recante riordino della disciplina della previdenza forense;
che contrari argomenti non possono desumersi dall’ulteriore pronuncia della Corte costituzionale richiamata in ricorso, essendosi quest’ultima limitata a far proprie, ai fini della declaratoria d’illegittimità dell’art. 3, comma 2°, l. n. 773/1982, le medesime argomentazioni di Corte cost. n. 73 del 1992, cit., che – come puntualmente ricordato nella sentenza impugnata – ha dichiarato l’infondatezza della questione sotto il profilo della necessità di cancellarsi dall’Albo degli Avvocati, accogliendola limitatamente alla questione dell’impossibilità di iscriversi in qualsiasi altro albo o elenco;
che il motivo è invece inammissibile nella parte in cui pretende di censurare ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 14 del Regolamento della Cassa, trattandosi di normativa emanata da un ente che, a seguito della trasformazione disposta dall’art. 1, d.lgs. n. 509/1994, è a tutti gli effetti un ente di diritto privato, ed essendo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità costante nel ritenere che non possono avere valore regolamentare in senso proprio (cioè ex art. 1, n. 2, prel. c.c.) i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, trattandosi di atti cui va attribuita natura squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, e rispetto ai quali il sindacato di legittimità è confinato all’evenienza che venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.(così, da ult., Cass. n. 31000/2019);
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, atteso che la questione del mancato utilizzo della contribuzione di cui s’è chiesta la ricongiunzione ai fini del conseguimento della pensione INPDAP è vicenda di cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto, non può essere dedotta in questa sede di legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così da ult. Cass. n. 32804 del 2019);
che affatto inammissibile è il terzo motivo, atteso che – in disparte i difetti di specificità, non essendosi trascritto in ricorso l’atto di appello, nemmeno nella misura necessaria a documentare la consistenza della domanda spiegata in subordine, e non essendosi chiarito in quale parte del fascicolo processuale e/o di merito esso sarebbe attualmente reperibile – è consolidato il principio di diritto secondo cui, ove nel ricorso per cassazione si lamenti l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 112 c.p.c., occorre pur sempre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così Cass. S.U. n. 17913 del 2013 e innumerevoli successive conformi);
che il quarto motivo rimane logicamente assorbito, essendo volto a censurare un’argomentazione che la Corte territoriale ha rassegnato ad abundantiam rispetto al carattere decisivo del mancato possesso del requisito della mancata cancellazione dall’albo ai fini del conseguimento della pensione richiesta;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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