CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33169
Professionista – Avvocato – Omessi contributi – Differimento del termine di pagamento – Prescrizione – Decorrenza
Rilevato che
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, respingendo l’appello dell’INPS e confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv. L.S. e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
in particolare, la Corte d’appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell’Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il 16.6.2010 e che l’Inps avesse chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla S. il 30.6.2015); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell’intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8: il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e indicato il reddito lordo percepito;
avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese la professionista con controricorso, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 12.5.2011, degli artt. 2935 e 2941 cod.civ. dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante “lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione” in virtù dello spostamento del termine di pagamento al 6.7.2010 ad opera del d.P.C.M. del 2011, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015;
2. il ricorso è fondato;
3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2011, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ;
da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata);
4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020);
5. quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, è consolidato l’orientamento secondo cui riveste importanza essenziale il menzionato D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5; la disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame e alla sua natura regolamentare, cfr. Cass. nn. 21816, 22336, 24047, 28565, 28786 del 2022);
6. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.;
7. il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e le censure oggetto del presente ricorso vedono ormai un orientamento costante di questa Corte, e non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di novità che richieda la discussione in pubblica udienza, come richiesto dal controricorrente con la memoria ex art. 380bis cod.proc.civ.;
8. non essendosi, dunque, la Corte territoriale uniformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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