CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25012 – Per il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice – I contributi erogati, dapprima dallo Stato, poi dalle Regioni, per il ripiano del disavanzo di enti ed aziende speciali, non è assoggettabile ad IRES ma solo ai fini IRAP