CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25014

Tributi – Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Riscossione – Recupero – Crediti tributari – Compensazione

Rilevato

che con sentenza in data 22.9.2011 la Commissione tributaria Regionale di Sicilia sez. distaccata di Catania, preso atto dello sgravio totale effettuato dall’Agenzia delle Entrate in relazione a crediti tributari nei confronti di S.T. per gli anni 1990, 1991, 1992 e della circostanza che il contribuente ha usufruito per l’anno di imposta 2002 della dichiarazione integrativa presentata ex art. 9 bis l. n. 289 del 2002, ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento dell’opposizione a cartella di pagamento n. 29720060004602902, riguardante IVA, ritenute alla fonte, Irap e recupero credito imposta per gli anni 1991, 1992 e 2000, 2001;

che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi, cui ha resistito S.P. con controricorso; che il P. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 e agli artt. 11 e 12 delle preleggi nonché all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 9 bis della legge 289 del 2002, nonché con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

3. con il terzo motivo la Agenzia lamenta I’ omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.;

4. con il quarto motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.

per omessa pronuncia su un punto specifico e decisivo della controversia, non essendosi la CTR pronunciata sul recupero del credito di imposta che il contribuente ha dedotto di avere portato in compensazione, senza produrre alcuna idonea documentazione in ordine a tale credito e alla istanza presentata, senza indicarlo nelle compensazioni effettuate nell’anno , né in alcuna dichiarazione precedente;

1.1. il primo motivo è fondato, atteso che la tesi giuridica sostenuta dalla sentenza gravata si pone in contrasto con l’insegnamento di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 10650 del 2013) secondo cui il condono previsto dall’art. 9 bis 1 – n. 289/02 – relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni – costituisce una forma di condono demenziale e non premiale, con la conseguenza che, nell’ipotesi dell’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate;

2.1. Anche il secondo motivo è fondato.

Nel caso di specie non è oggetto del contendere che l’ Amministrazione sia tenuta a provare la fondatezza della propria pretesa tributaria, in quanto il contribuente ha inteso paralizzare la pretesa dell’Agenzia, affermando di aver fruito del condono di cui all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 ovvero ha dedotto un fatto estintivo della pretesa tributaria, che è onere dello stesso contribuente provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c.;

3.1. Il terzo motivo deve considerarsi assorbito. Sostanzialmente la Agenzia ricorrente propone le stesse questioni di cui al punto precedente, con riferimento al vizio di motivazione; ne consegue l’assorbimento del terzo motivo;

4.1. Il quarto motivo è fondato, in quanto effettivamente la CTR non si è pronunciata sul credito portato in compensazione dal contribuente.

5. Le doglianze formulate dal T. nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non consentono di giungere a diverse conclusioni.

L’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso è infondata, in quanto, come dedotto dallo stesso T. una notifica vi è stata e – quand’anche si volesse ritenere tale notifica nulla o irregolare – il procedimento di notificazione ha comunque raggiunto lo scopo, essendosi il controricorrente costituito e difeso nel merito con controricorso (art. 156 c.p.c.) sanando ogni nullità.

La memoria è inoltre generica sul punto del dedotto giudicato interno, in quanto la tecnica redazionale adottata nella stesura della stessa, consistente nella riproduzione di alcuni stralci della sentenza di primo grado, divenuta “res iudicata”, priva della trascrizione integrale sia della sentenza stessa che dell’atto di appello, non consente al collegio di valutare la fondatezza della dedotta violazione del giudicato. Tutte le altre doglianze formulate dal T. sono infondate per quanto già esposto ai punti precedenti;

6. per le esposte motivazioni, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso e assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale di Sicilia – sezione distaccata di Catania in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, sezione distaccata di Catania in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.