CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25027 – Sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che essi sono sostenuti, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del TUIR siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità