CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25529
Tributi – Adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 – Effetti – Estinzione del giudizio in corso
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dalla società N.D. a r.l. avverso l’avviso di accertamento n. TFM030300515/2009 relativo a Irpeg, Irap e altro in relazione per l’anno di imposta 2004.
2. Ha rilevato il giudice di appello che le contestazioni dell’Ufficio impositore, relative: a) a omessa fatturazione di operazioni imponibili; b) all’emissione di note di credito inerenti un premio aziendale e c) all’omessa fatturazione di merci, erano fondate atteso che: in relazione a quanto dedotto sub a), quello in atti doveva qualificarsi come contratto di vendita e non di somministrazione, con conseguente ritardo nell’emissione della fatturazione oltre il termine di trenta giorni dalla consegna della merce; sub b), il bonus erogato ai dipendenti non poteva essere qualificato come cessione di denaro senza prestazioni, risultando invece un’integrazione del corrispettivo dovuto ai dipendenti, come tale assoggettabile ad IVA ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633 del 1972.
3. Per la cassazione della citata sentenza la società N.D. a r.l. ricorre con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso.
4. Con istanza depositata in data 4 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi 2016 affidati agli agenti di riscossione in base alle previsioni dell’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016.
Ragioni della decisione
1. Le parti concordano nel chiedere l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, accettata in udienza dall’Avvocatura erariale.
2. Il processo va dichiarato estinto.
3. La condanna alle spese non è pronunciata, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
4. Non vi è luogo nemmeno al pagamento del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.