CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25592

Previdenza – Omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità – Cartella esattoriale – Prescrizione

Rilevato che

1. con sentenza del 25 novembre 2013, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da L.N.A. s.p.a. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. ed Equitalia Sud s.p.a., avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità, annullandola in parte qua per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato;

2. per la Corte territoriale trovava applicazione la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. a), legge n. 335 del 1995, stante la natura contributiva della tassa d’ingresso o contributo di mobilità di cui all’art. 5, comma 4, legge n. 223 del 1991;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Fallimento L.N.A. s.p.a., in persona dei curatori fallimentari;

4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata;

Considerato che

5. con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, legge n. 223 del 1991 e 3, comma 9, lett. a), legge n. 335 del 1995, lamenta l’erroneità della ritenuta ascrivibilità nel novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale;

6. il ricorso, tempestivamente affidato all’agente notificante nel primo giorno successivo al giorno festivo di scadenza (arg. ex art. 155, quarto comma, cod.proc.civ.), è da rigettare;

7. in continuità con le decisioni di questa Corte (v., fra le altre, Cass. nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019), va riaffermato che la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l’ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n.672 del 2018 cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335 del 1995, tutti i contributi, nell’accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile);

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

9. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

10. ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.