CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29382
Professionista – Commercialista – Contributo di solidarietà – Trattenute sulla pensione – Incompatibilità col principio del pro rata – Illegittimità
Rilevato che
con ordinanza n. 2003 del 2017, emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la CNPA a favore dei dottori commercialisti a restituire all’attuale intimato, dottore commercialista in quiescenza dal 2001, il contributo di solidarietà trattenuto nel 2014 e 2015 sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione;
avverso la sentenza di primo grado e dell’ordinanza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la CNPA a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due articolati motivi, cui ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, G.T.;
Considerato che
i motivi di ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi – D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 – vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la CNPADC) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);
Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente ribadito l’estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamando, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003);
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore;
le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura;
in particolare, con la memoria, la ricorrente rileva una certa incoerenza tra il principio consolidatosi e talune affermazioni contenute in Cass. n. 31875/2018, là dove la stessa <[…]afferma espressamente che l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 “incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà”. Di conseguenza, se si ritiene che la L. n. 335/1995 non possa rilevare in materia di contributo di solidarietà (essendo quest’ultimo un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo, per questo motivo estraneo all’ambito di applicazione del pro rata), anche l’elencazione asseritamente tassativa di cui alla L. n. 335/1995 non potrebbe costituire un limite all’introduzione di provvedimenti quali il contributo di solidarietà, il quale, proprio perché costituisce un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo, non deve rispondere alle limitazioni che il Legislatore, con la previgente formulazione della L. n. 335/1995, ha posto a tale tipologie di provvedimenti;
l’osservazione non coglie il senso complessivo dell’affermazione estrapolata da Cass. 31875/2018; infatti, premessa l’insussistenza di un potere in capo alla Cassa di imporre autonomamente prestazioni patrimoniali non previste per legge (art. 23 Cost.), è evidente che tale legittimazione non può ricavarsi neanche dalla considerazione che l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 non rilevi comunque in materia di contributo di solidarietà, perché quest’ultimo è un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo;
l’affermazione è relativa allo snodo della motivazione che, esaminando proprio i contenuti dell’art. 3, comma 12, I. cit., dalla quale la stessa Cassa pretendeva di ripetere la fonte di legittimazione dell’art. 22 Regolamento, ha rilevato la non riferibilità della pretesa in esame a tale impianto normativo;
in particolare, si è detto che ” La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – ai pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”;
esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che – lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’alt 3 , comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura;
il ricorso va, quindi, rigettato; segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati S.T., A.M. e M.M..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati S.T., A.M. e M.M.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35114 - In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6897 - Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 novembre 2022, n. 32812 - Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28054 - In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2020, n. 27340 - Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23363 - Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei ragionieri e Periti commerciali) non possono adottare, sia pure in funzione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…