CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22628 – La sanzione di nullità del contratto di somministrazione di lavoro, prevista espressamente dall’art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore