CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18712 – L’istituto del silenzio assenso è previsto dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2, prescrivendo la norma che decorsi giorni 60 dal ricevimento della dichiarazione del contribuente ove l’Ufficio non abbia comunicato il provvedimento di diniego, “l’istanza si considera accolta” che non impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria che, infatti, “può annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato” salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati