CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18829

Tributi – IVA – Imposta non versata da società in accomandita semplice – Obbligo di versamento da parte del socio accomandatario – Cessione quota societaria tramite atto notarile senza iscrizione al registro delle imprese – Inopponibilità della cessione

Rilevato

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente V. D. avverso una cartella di pagamento, con la quale gli era stato chiesto il pagamento dell’IVA 2012, dovuta dalla s.a.s. “A.”, di cui il contribuente era socio accomandatario;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2290 comma 2 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto nessuna specifica censura essa Agenzia avrebbe dovuto formulare in appello circa l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria della cessione della quota societaria da parte del contribuente, derivante da atto notarile, non iscritto nel registro delle imprese e quindi non opponibile ai terzi; pertanto in capo al contribuente, socio accomandatario della s.a.s. “A.”, permaneva l’obbligo di versare l’IVA inevasa dalla società, non essendo opponibile all’ufficio fiscale la cessione della quota societaria avvenuta per atto notarile non iscritto nel registro delle imprese; e già nel corso del giudizio di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva eccepito la permanenza in capo al contribuente della qualifica di socio accomandatario della s.a.s. “A.”, per non essere sufficiente la cessione della quota societaria effettuata solo tramite atto notarile;

che il contribuente non si è costituito con controricorso, ma ha solo chiesto di partecipare alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 comma 1 ultima parte cod. proc. civ.;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1046 del 2015; Cass. n. 19797 del 2015) è concorde nel ritenere che il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290 comma 2 cod. civ. e quindi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario, si che devesi considerare ancora in essere il rapporto societario nei confronti dei terzi, fra i quali è da annoverare anche l’amministrazione finanziaria; conseguentemente un recesso, quale quello fatto dal contribuente, siccome non adeguatamente pubblicizzato, non è idoneo ad escludere la legittimità della richiesta a lui fatta dall’Agenzia delle entrate di pagare l’IVA 2012, dovuta dalla s.a.s. “A.”, secondo la sua quota di partecipazione a detta società;

che non è condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, secondo la quale l’Agenzia delle entrate non aveva formulato in appello la censura anzidetta, dovendosi al contrario ritenere che l’Agenzia, nel richiamare i principi in tema di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, ha fatto riferimento anche alla norma di diritto sopra enunciata;

che, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.