CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18832
Ratei della pensione di anzianità – Rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali fino al saldo – Estratto conto rilasciato dall’Inps – Mero valore dichiarativo della situazione contributiva e non costitutivo del diritto alla prestazione pensionistica – Pagamento della medesima somma a titolo risarcitorio – Modifica della “causa petendi”
Rilevato che
la Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Inps al risarcimento del danno in favore di R.M. in misura pari ai ratei della pensione di anzianità che «le sarebbero spettati dall’1.7.2011 al 31.7.2012», oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali (o rivalutazione monetaria se di importo maggiore) fino al saldo;
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che, correttamente, il Tribunale avesse escluso la sussistenza del diritto alla pensione di anzianità, da data anteriore a quella riconosciuta dall’INPS, per difetto della relativa contribuzione; a tale riguardo, ha ritenuto come l’estratto conto rilasciato dall’INPS (indicativo di un maggior numero di contributi) avesse mero valore dichiarativo della situazione contributiva e non costitutivo del diritto alla prestazione pensionistica; nondimeno, la Corte distrettuale ha ritenuto emendabile la domanda nei termini formulati dalla ricorrente che, a seguito delle difese dell’INPS, aveva richiesto il pagamento della medesima somma a titolo risarcitorio; per la Corte di appello non vi era stata modifica né del petitum né della causa petendi: la domanda originaria di riconoscimento del «diritto (alla pensione) da data anteriore» era riqualificabile in termini di «risarcimento del danno da decorrenza successiva»;
avverso la decisione ha proposto ricorso l’INPS fondato su due motivi;
ha resistito, con controricorso, R.M.; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto dì fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;
la parte controricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 420 cod.proc.civ. per non avere la Corte territoriale considerato nuova la domanda risarcitoria (proposta solo nel corso del giudizio di primo grado, connessa all’erronea indicazione contenuta nell’estratto contributivo, rispetto a quella originaria, formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, di accertamento del diritto alla pensione di anzianità e di condanna dei relativi ratei, con decorrenza anteriore;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 1223 cod.civ. per avere la sentenza impugnata, comunque, liquidato il risarcimento del danno in misura pari ai ratei della pensione non goduta; secondo l’INPS, l’unico danno astrattamente ipotizzabile avrebbe potuto essere quello determinato dalla cessazione dell’attività lavorativa, per il venir meno del reddito da lavoro autonomo (trattandosi nella specie di artigiano), in relazione al periodo in contestazione, ma giammai quello derivante dal mancato riconoscimento del beneficio pensionistico, posto che, pur in assenza della condotta dell’INPS, non vi sarebbero stati i presupposti contributivi per godere della prestazione pensionistica; il primo motivo è fondato;
in generale, esorbita dai limiti di una consentita «emendatìo libelli» il mutamento della «causa petendi» che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (ex plurimis, Cass. nr. 32146 del 2018; Cass. nr. 20870 del 2019) ;
nella fattispecie, l’operata variazione integra certamente una modifica della «causa petendi» poiché la richiesta risarcitoria poggia su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli fondanti la domanda prospettata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
è sufficiente osservare come la domanda di pensione richieda la deduzione dei (due) requisiti dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica laddove quella risarcitoria presuppone l’individuazione di una condotta responsabile (in questo caso dell’Istituto per l’inesatta comunicazione dei dati contributivi, v. Cass. nr. 8118 del 2018) produttiva di un pregiudizio nella sfera giuridica dì colui che agisce;
alla diversità dei fatti costitutivi corrisponde una diversa potenzialità difensiva della controparte;
ne deriva l’erroneità della decisione che ha ritenuto, invece, ammissibile l’operata modifica dell’originaria domanda;
resta assorbito l’esame del secondo motivo che riguarda il merito della richiesta risarcitoria;
in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, risultando definitiva la statuizione di non sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto a pensione con diversa decorrenza, decisa nel merito con rigetto della originaria domanda di riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dal 1° luglio 2011;
le spese processuali, relative ai due gradi del giudizio di merito ed a quello dì legittimità, seguono la soccombenza e sì liquidano come da dispositivo;
deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 -quater, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.
Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità; liquida, in relazione a ciascun grado di giudizio, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis., se dovuto.
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