CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24478 – In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750, comma quarto, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto