CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24480 – Affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum