CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24509 – Le disposizioni di cui ai nn. 5 e 6 dell’art. 142, 1° comma, L. F. si pongono fra loro in rapporto di alternatività; ne consegue che il giudice dell’esdebitazione – qualora il fallito sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati al n. 6 ma abbia poi conseguito la riabilitazione, od altro provvedimento ad essa equiparato – può rigettare la domanda ai sensi del n. 5 solo se taluno dei fatti ivi contemplati, tutti astrattamente configurabili come reato, di cui abbia accertato la commissione da parte dell’istante, non abbia già formato oggetto di imputazione e non sia pertanto compreso fra quelli in ordine ai quali si sono prodotti gli effetti di cui all’art. 178 cod. pen.